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Ordinanza — n. 2225/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mortgage validity against bankruptcy when injunction lacks final enforceability formula.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2225/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a mortgage claim against a bankruptcy estate. The appellant argued that an injunction decree, executed before bankruptcy, created a consolidated mortgage regardless of the missing final enforceability formula. The court rejected this, citing established jurisprudence that such decrees are inopposable to bankruptcy proceedings unless formally granted final enforceability prior to the bankruptcy declaration. Consequently, the mortgage and associated costs were deemed invalid against the insolvent estate.

Regesto Legislator

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Art. 647 c.p.c.; Art. 67 l.fall.: The Court holds that a judicial mortgage based on an injunction decree lacking the final enforceability formula before bankruptcy declaration is inopposable to the bankruptcy estate, ensuring legal certainty and equal treatment of creditors.

Parole chiave

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bankruptcy inopposability judicial mortgage validity injunction decree enforceability final enforceability formula creditor equal treatment legal certainty principle Cassation inadmissibility credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, dunque, è idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo, sotto questo profilo, equiparabile alla sentenza non irrevocabile (art.
Art. 67 l.fall.
Art. 2909 c.c.
Art. 3 Cost.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili a norma dell’art. 360 bis n.
Art. 24 Cost.
Art. 98 l.fall.
Il Tribunaledi Pavia, con decreto del 9/12/2019, ha rigettato l’opposizioneex art. 98 l.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 647 c.p
Il decreto ingiuntivo, dunque, è idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo, sotto questo profilo, equiparabile alla sentenza non irrevocabile (art.
artt. 647 c.p
Con il secondo motivo, che denunciala violazione e la falsa applicazione degli artt. 647 c.p.c., 67 l.fall., 2741 c.c.
art. 642 c.p
poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando a tal fine né l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., né la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8260 del 2024
647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un’attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione deldecreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale deldecreto medesimo (Cass. n. 8260 del 2024; Cass.
Cass. n. 34474 del 2022
8260 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. n. 34474 del 2022); ii)inoltre, che tale interpretazione non viola neppure l’art.
Cass. n. 21583 del 2018
1 - CC del 25 giugno 20 2 4 ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza (Cass. n. 21583 del 2018).
Cass. n. 24157 del 2020
8260 del 2024; Cass. n. 24157 del 2020); ii) n on è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art.
Cass. n. 2112 del 2014
Cass. n. 28553 del 2011
2112del 2014 ; Cass. n. 28553 del 2011 ; Cass.
Cass. n. 6198 del 2009
28553 del 2011 ; Cass. n. 6198 del 2009).
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2447-2020 proposto da: COLOR LEADER S.R.L., rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o FRANCESCO COGNIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO FORNASARI SAVI S.A.S. DI PASTORI MARIA C. e di MARIA PASTORI -intimato - avverso il DECRETO N. 1720/2019 del TRIBUNALE DI PAVIA , depositato il 9/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/6/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunaledi Pavia, con decreto del 9/12/2019, ha rigettato l’opposizioneex art. 98 l. fall. proposta da Color Leader s.r.l.per ottenere l’ammissione con collocazione ipotecaria, al lo stato passivo del Fallimento Fornasari Savi C. s.a.s.di Pastori Maria C. e di Maria Pastori, del credito, ammesso dal G.D. al chirografo, portato da decreto ingiuntivo immediatamente Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 esecutivo emesso l’8/2/2018dal Tribunale di Piacenza contro la s.a.s. ancora in bonis e mai opposto, in forza del quale la creditrice aveva iscritto ipoteca sull’immobile dell’ingiunta prima che ne venisse dichiarato il fallimento. 1.2.

Il tribunaleha ri levato che il decreto ingiuntivo era stato munito della formula di definitiva esecutorietà, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., in data successiva all’emissione della sentenza dichiarativa e pertanto , fatta applicazione di un consolidato principio giurisprudenziale, ha escluso che fosse opponibile al fallimento. 1.3. Color Leader s.r.l., con ricorso notificato il 7/1/2020, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324 e 647 c.p.c., 2909 c.c., 67 l.fall. e 3 e 24 Cost., censura il decreto impugnato per aver il tribunale omesso di considerare che l’ ipoteca era ormai “consolidata”, in quanto iscritta in forza di un decreto ingiuntivo regolarmente notificato e da essa azionato anche in via esecutiva, non opposto né in sede monitoria né nel corso del procedimento di esecuzione forzata al quale aveva preso parte la socia accomandataria della fallita, la cui regolarità era stata anche vagliata dal G.E. e che era, pertanto, indubbiamente passato in giudicato anteriormente all’apertura del fallimento, indipendentemente dalfatto che non vi fosse stata apposta la formula di definitiva esecutività prevista dall’art. 647 cp.c., che attiene a un controllo meramente formale e non condiziona la definitività del provvedimento, ma la sola possibilità che diventi esecutivo.Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 2.2.

Con il secondo motivo, che denunciala violazione e la falsa applicazione degli artt. 647 c.p.c., 67 l.fall., 2741 c.c. e 3 e 24 Cost.,la ricorrente deduce che la soluzione interpretativa adottata dal tribunale determina gravi e molteplici disparità di trattamentoai danni di coloro che, pur avendo iscritto un ’ ipoteca giudiziale ormai consolidata in forza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato prima dell’apertura del fallimento, subiscono la perdita della causa legittima di prelazione, a d immotivatovantaggio di coloro che, non avendo assunto alcuna iniziativa giudiziale oppure avendo iscritto ipoteca di grado successivo, non hanno fatto alcun affidamento sulla libertà dell’immobile dall’ipoteca e finisce , inoltre, per equiparare la posizione del creditore munito di un decreto ingiuntivo non opposto a quella di chi ha subito l’opposizione del debitore poi fallito o ha ottenuto un decreto ingiuntivo il cui termine per proporre opposizione era ancora pendente alla data della dichiarazione di fallimento. 2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l ’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal suo intervento, in forza del provvedimento monitoro, nella procedura di esecuzione forzata immobiliare promossa contro la società poi fallita, alla quale la socia accomandataria aveva partecipato senza sollevare alcuna eccezione in ordine all’efficacia e alla validità del titolo azionato. 2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili a norma dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. avendo il tribunale deciso la questione di diritto controversa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che le censure della ricorrente offrano elementi per mutare orientamento.Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 2.5.

Appare opportuno precisare, in via preliminare, che va escluso ogni rilievo all’intervento di Color Laeder nella procedura esecutiva immobiliare pendente contro la Fornasari Savi alla data del fallimentoe al preteso, conseguente controllo del titolo da parte del G.E., posto che l’intervento sarebbe stato ammissibile anche in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. La tesi della ricorrente è altresì fallace laddove trae argomento dal fatto che l’ipoteca si era ormai consolidata (deve presumersi – in difetto di indicazione della data in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa-perché iscritta in data anteriore al semestre rilevante ai fini dell’art. 67, 1° comma, n, 4 l. fall.), dato che l’efficacia d ell’ iscrizione ipotecaria dipendeva dall’opponibilità al fallimento del titolo in base a cui era stata eseguita. 2.6.

Ciò premesso, vanno richiamati i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, secondo cui:

i) l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un’attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione deldecreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale deldecreto medesimo (Cass. n. 8260 del 2024; Cass. n. 24157 del 2020); ii) n on è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando a tal fine né l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., né la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (Cass. n.Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 21583 del 2018, che ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva rigettato l’opposizione all’ammissione del credito vantato dall’ingiungente in collocazione chirografaria fondata sull’aspettativa di tutela indotta dall’opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria). 2.7.

Il decreto ingiuntivo, ineffetti, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui, dopo averne controllato la notificazione, il giudice, ai sensi dell’art.647 c.p.c., lo dichiari esecutivo, nell’esercizio di una funzione che, a differenza di quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp.att. c.p.c., consiste in una vera e propria attivitàgiurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione (Cass. n. 1774 del 2018) , al quale, pertanto, non pù surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo(Cass. n. 25191 del 2017;

Cass. n. 1650 del 2014). 2.8. Il decreto ingiuntivo, dunque, è idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo, sotto questo profilo, equiparabile alla sentenza non irrevocabile (art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.), per cui non è ammissibile l’accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori (Cass. n. 23202 del 2013)neppure nell’ ipotesi in cui il decreto previsto dall ’ art. 647 c.p.c. sia emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 creditori ai sensi dell’art. 52 l.fall.(Cass. n. 1650 del 2014;

Cass.n. 2112del 2014 ; Cass. n. 28553 del 2011 ; Cass. n. 6198 del 2009). 2.9. Né pù prospettarsi un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori che, pur muniti di decreto ingiuntivo non opposto prima del fallimento, non abbiano chiesto ovvero ottenuto l’esecutorietà a norma dell’art. 647 c.p.c. rispetto a quelli che, parimenti muniti del decreto non opposto prima della dichiarazione, tale esecutorietà abbiano chiesto e ottenuto prima della sentenza dichiarativa. 2.10. Questa Corte, infatti, ha già ritenuto:

i) innanzitutto, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c., formulata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui essi postulerebbero la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, sul rilievo che, al contrario, tale interpretazione è “coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l’appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato” (Cass. n. 8260 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. n. 34474 del 2022); ii)inoltre, che tale interpretazione non viola neppure l’art. 1, protocollo n. 1, della CEDU, che tutela sia i “beni” che i valori patrimoniali, compresi i crediti, sul rilievo che l’aspettativa dell’ingiungente di tutela del diritto di credito non èesclusa dalla sua ammissione in collocazione chirografaria mentre l’aspettativa di tutela del diritto di credito in via privilegiata non Ric. 2020n.2447 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza (Cass. n. 21583 del 2018). 2.11.

L’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo che prima della relativa dichiarazione non sia stato munito dell’esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c. determina poi (come peraltro non contestato dalla ricorrente) l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza dello stesso (Cass. n. 21583 del 2018, in motiv.)e delle relative spese (Cass. n. 24157 del 2020).

3. Poiché il Fallimento non ha svolto difese, non v’è luogo alla pronuncia sulle spesedel presente giudizio.

4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs