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Ordinanza — n. 2209/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; settlement reached; court declares proceedings extinguished without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2209/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant had previously filed a complaint against a bankruptcy liquidation decree but later reached a transactional agreement with the opposing party, which was accepted by the bankruptcy trustee. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the dispute was resolved privately.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002: When a party withdraws a cassation appeal after reaching a settlement, the proceedings are extinguished without the need for a separate ruling on litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal transactional settlement agreement extinguishment of proceedings litigation costs compensation bankruptcy liquidation decree determinazione dei compensi deduzione delle spese professionali adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese essendone stata prevista la loro compensazione nell’atto di rinuncia.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15542/2023 R.G. proposto da: Ranieri Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio N. 9, presso lo studio dell’avvocato Calvani Marco Antonio Ireneo (CLVMCN65A05L219Y), rappresentato e difeso dall'avvocato Cioce GiuseppeRenato (CCIGPP52D12A669Q), ricorrente- contro Fallimento Società Football Club Bari 1908 spa, elettivamente domiciliato in Roma Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Miccolis Giuseppe (MCCGPP60R31A662X), rappresentato e difeso dall'avvocato Piacente Giuseppe (PCNGPP64B25A662F) controricorrente- avverso il decreto del Tribunale Bari di cui al procedimento nr. 7/2019,depositata il 08/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bari, con decreto dell’8 maggio 2023, ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. Ranieri Francesco avverso il provvedimento del G.D. di liquidazione dei compensi per le attività professionali svolte dal legale nei giudizi davanti al TAR di Roma, al Consiglio di Stato e al Giudice del Lavoro. 2.Ranieri Francesco ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi, il Fallimento ha svolto attività difensiva mediante controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorrente ha depositato in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo, sottoscritto dalla stessa parte, che è stata accettata con dichiarazione sottoscritta anche dal curatore del fallimento.

4. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese essendone stata prevista la loro compensazione nell’atto di rinuncia.

5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio ten