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Ordinanza — n. 2198/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2198/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2198/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26544-2020proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesadagli Avvocati ALFREDO CRACAe CLAUDIO DRAGONE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO MENS SANA BASKET S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GHERARDO SORESINA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIENAdel 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; rilevato che laricorrente, con atto del 3/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente ha notificato la sua accettazione alla rinuncia; considerato che: -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; - l’ adesione alla rinuncia da parte del Ric. 2020n.26544 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 controricorrente esclude la pronunciadella condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c.).

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 2198/2025 — snciv · Corte di Cassazione: IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GHERARDO SORESINA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIENAdel 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; rilevato che laricorrente, con atto del 3/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente ha notificato la sua accettazione alla rinuncia; considerato che: -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; - l’ adesione alla rinuncia da parte del Ric. 2020n.26544 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 controricorrente esclude la pronunciadella condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c.).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato desistenza dall'azione anticipi delle spese sospensione della procedura di fallimento abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
1 - CC del 26 giugno 20 2 4 controricorrente esclude la pronunciadella condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c.).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26544-2020proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesadagli Avvocati ALFREDO CRACAe CLAUDIO DRAGONE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO MENS SANA BASKET S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GHERARDO SORESINA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIENAdel 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; rilevato che laricorrente, con atto del 3/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente ha notificato la sua accettazione alla rinuncia; considerato che: -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; - l’ adesione alla rinuncia da parte del Ric. 2020n.26544 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 controricorrente esclude la pronunciadella condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte così provvede:dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Prima Sezione Civi