Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding a bankruptcy claim to view creditor committee minutes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible against a lower court's rejection of a request to view bankruptcy committee minutes. The appellant argued the lower court violated due process by ruling without specific interest justification, yet the Court held such decrees lack decisive character. Consequently, the appeal was rejected because the issue is procedural and can be re-litigated with a concrete interest demonstrated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 l. fall.; Art. 111 Cost.: Appeals against bankruptcy tribunal decrees rejecting requests to examine or copy committee minutes are inadmissible as they lack decisive character and do not affect substantive rights, being merely procedural incidents subject to re-litigation upon demonstration of concrete interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12006/2020 proposto da. ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE (VCCNMR71D68F918F) rappresentata e difesa da se stessa - ricorrente - contro FALLIMENTO STEELSUD s . r . l . , in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio Moscariello (MSCSRG56S20F546O)per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso il decreto nr. 15/2020 del 30/3/2020 pronunciato dal Tribunale di Avellino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. Cosmo Crolla. RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Avellino, con decreto del 30/3/2020, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv.
Anna Maria Vittoria Vecchione, avverso il decreto del Giudice Delegato al Fallimento Steelsud s.r.l. che aveva respinto la richiesta della r eclamante , convenuta dal curatore in un giudizio di revocatoria fallimentare , di prendere visione ed estrarre copia del verbale del comitato dei creditori del 20/4/2017 “al fine di esercitare il proprio diritto di difesa”. 1.1 Il tribunale, pur riconoscendo che il verbale in questione ben può essere oggetto di richiesta di accesso, in quanto atto della procedura concorsuale, ha riten uto in fondato il reclamo perché la reclamante non aveva chiarito quale fosse il suo concreto ed apprezzabile interesse all’esame della predetta delibera del C .d.C. , con cui era statoapprovato il programma di liquidazione. 2 Anna Maria Vecchione ha propostoricorso straordinario per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo , cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato, per avere il tribunale, pur riconoscendo fondati i motivi d i reclamo, i llegittimamente confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di ostensione del verbale del c.d.c. sulla base di argomentazioni non dedotte dalle parti e non sottoposte al loro contraddittorio, così violando la normativa sul giusto processo ed emettendo un provvedimento della “terza via” e viziato da carenza di motivazione. 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di esame e di rilascio di copia degli atti del fascicolo fallimentare, trattandosi di provvedimento privo del carattere della decisorietà , sia perché non lesivo di situazioni giuridiche sostanziali, ma incidente su situazioni di carattere processuale correlate all’esercizio del diritto di difesa, sia perché non suscettibile di passaggio in giudicato, e dunque non preclusivo dell’esercizio del diritto di accesso al fascicolo (sicché la domanda ben può essere riproposta e accolta ove sia accompagnata dall’indicazione del concreto interesse che la giustifica: cfr.
Cass. S.U. nr. 181/2001, Cass. nn. 15487/2004, 19509/2005, 1032/2017 e 212/2019). 3.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.
13. Così decisoin Roma, i l 26