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Ordinanza — n. 2112/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible, upholding bankruptcy court's substantive review of non-creditor debt allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2112/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the debtors' challenge to the bankruptcy court's decision to allocate a specific creditor's claim to a risk fund. The debtors argued that a contested claim should not be treated as satisfied within the 120-day restructuring deadline, citing jurisprudence requiring courts to reject oppositions unless clearly unfounded. The Court dismissed this criticism, affirming that the lower court correctly exercised its substantive power to verify the plausibility and reasonableness of the integral payment plan for non-creditors.

Regesto Legislator

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Art. 182-bis l.fall.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In debt restructuring homologation proceedings, the court's review extends beyond formal checks to include a substantive verification of the plausibility and reasonableness of guarantees for non-creditors, and such a review does not constitute an impermissible factual criticism.

Parole chiave

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debt restructuring homologation bankruptcy risk fund allocation substantive judicial review non-creditor payment plan inadmissible appeal plausibility and reasonableness creditor contestation piano di finanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 182-bis l.fall.
27/2021, con cui, da un lato, dichiarava l’inammissibilità del ricorso promosso da Italappalti srl ai fini dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Art. 182-septies l.fall.
27/2021, con cui, da un lato, dichiarava l’inammissibilità del ricorso promosso da Italappalti srl ai fini dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in riferimento al mancato riconoscimento della correttezza dell’appostazione nel fondo rischi della posizione creditoria di Fedaia e alla conseguente mancata omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
art. 1957 c.c
Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad escludere l’operatività della garanzia per intervenuta scadenza e/o, comunque, decadenza della stessa anche ai sensi dell’art. 1957 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11985/2020
Cass. 11985/2020, 12064/2019 , 1182/2018,9087/2018, 16347/2018 e 9017/2017).
Cass. 12064/2019
Cass. 1182/2018
Cass. 9087/2018
Cass. 16347/2018
Cass. 9017/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6194/2022 R.G. proposto da: Italappalti srl e Alici Biondi Federico, elettivamente domiciliati in Roma Via di Villa Sacchetti, nr. 9, presso lo studio dell’avvocato Corea Ulisse (CROLSS69T19C352X) che li rappresenta e difende, ricorrenti- contro Fallimento Italappalti srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Denza 27, presso lo studio dell’avvocato Piperno Paolo Davide (PPRPDV43A28G479Q) rappresentato e difeso dall'avvocato Cerolini Paolo (CRLPLA64T28G920Z) e Fedaia SPV srl., elettivamente domiciliata in Roma Piazza di S. Bernardo, 101, presso lo studio dell’avvocato Cancrini Arturo (CNCRTR55C13H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato Greco Raffaella (GRCRFL68M43D086B), controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 106/2022 depositata il 26/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 In data 18 marzo 2021 Italappalti s.r.l. depositava presso il Tribunale di Fermo il ricorso, con cui chiedeva l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis l.fall., con estensione degli effetti, ai sensi dell’articolo 182-septies l.fall., anche nei confronti Ubi Banca spa, creditore bancario non aderente. 1.1 Prima del deposito della domanda ex art 182 bis l.fall., e precisamente in data 25/1/2021, Fedaia SPV s.r.l., (di seguito semplicemente “Fedaia”) deducendo di vantare un credito di € 3.044.200,72, oltre a interessi, portato su decreto ingiuntivo opposto dall’ingiunta, aveva notificato a Italappalti srl istanza di fallimento depositata presso il Tribunale di Fermo. 1.2 Il procedimento di ristrutturazione e la procedura fallimentare venivano riuniti e, in data 20/9/2021, il Tribunale di Fermo emetteva la sentenza n. 27/2021, con cui, da un lato, dichiarava l’inammissibilità del ricorso promosso da Italappalti srl ai fini dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e, dall’altro lato, pronunciava il fallimento di Italappalti srl. 1.3 La Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da Italappalti srl sulla base delle seguenti argomentazioni:

i) il Tribunale aveva correttamente disatteso l’eccezione di pregiudizialità del giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’istanza di fallimento ed aveva esercitato il potere di sindacato sul piano della plausibilità e ragionevolezza delle previsioni circa l’integrale pagamento dei creditori (tra i quali Fedaia SPV srl, che non vi aveva aderito ) ; ii) il piano di ristrutturazione risultava gravemente minato dalla omessa appostazione, nell’elenco dei creditori, del credito, di rilevante importo economico, vantato da Fedaia e la successiva appostazione della posizione passiva in un fondo rischi non costituiva rimedio idoneo a garantire l’integrale pagamento dei creditori che avevano negato la propria disponibilità a trattare; iii) la documentazione acquisita consentiva di ritenere, incidenter tantum, sussistente il credito vantato da Fedaia nei confronti di Italappalti s.r.l . , per effetto della fideiussione prestata dalla prima a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte da Edildomae Immobiliare srl verso l’allora Banca delle Marche spa; iv) sussistevano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento. 2 Italappalti s.r.l. ha proposto ricorso per c assazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, Fedaia SPV srl e il Fallimento hanno svolto difese con controricorso.

Il Fallimento ha depositato memoriaex art 380 - bis .1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle deduzioni difensive contenute nella memoria del ricorrente. In tale scritto, con allegata produzione documentale, viene prospettato un nuovo profilo di carenza di legittimazione e/o titolarità attiva di Fedaia con riferimento alla operazione, ex l. n. 130/1999, di cessione in blocco dei crediti bancari da Nuova Banca delle Marche spa a Fedaia SPV srl. 1.1 Si tratta di un thema decidendum che non risulta trattato e discusso nel giudizio di merito (la sentenza impugnata non ne fa alcun cenno) e non è stato n eppure fatto oggetto dei motivi di ricorsoche di seguito verranno esaminati. 1.2 In tal senso, ritiene il Collegio debba darsi continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità, con le memorie finali, destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (cfr. tra le tante Cass. 17893/2020, 24007/2017, 26332/2016 e 11097/2006). 2 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1941, 1957, 1362, 1363, 1371 c.c. e dell’art. 4 del contratto di fideiussione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere prima facie sussistente la posizione creditoria vantata da Fedaia nei confronti del fideiussore Italappalti (dichiarato fallito), nonostante fosse pacifico che la scadenza della garanzia rilasciata da Italappalti era intervenuta già al 9.2.2021 e che la stessa non era stata più rinnovata, sicché dopo tale data non poteva ritenersi efficace e operativa. 2.1 I ricorrenti affermano, in primo luogo, che le parti avevano espressamente pattuito (art. 4, comma 2, fideiussione) che per estendere la garanzia a eventuali rinnovi del fido era necessaria una comunicazione in tal senso della Banca e una espressa accettazione del garante, condizioni mai verificatesi; deducono che l’inadempimento all’obbligazione principale si era verificata solo a fine 2016, oltre tre anni dopo la suddetta scadenza; lamentano che la richiesta di pagamento era pervenuta nei confronti di Italappalti nel 2019 e, quindi, a distanza di tre anni dall’avvenut o inadempimento.

Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad escludere l’operatività della garanzia per intervenuta scadenza e/o, comunque, decadenza della stessa anche ai sensi dell’art. 1957 c.c. 3 Il motivo è inammissibile. 3.1 Con riferimento all’articolazione della censura che fa leva sulla violazione delle norme di interpretazione del contratto, va rilevato che la Corte, sulla scorta dell’esame delle pattuizioni contenute nella scrittura privata di fideiussione, ha accertato che :

a) la garanzia prestata da Italappalti srl sulle obbligazioni derivanti da contratto di conto corrente con apertura di credito sino ad € 2.300.000, intrattenuto da Edildomae Immobiliare srl con Banca delle Marche spa, risultava correlata non tanto alla scadenza dell’obbligazione principale, quanto al suo integrale adempimento;

b) al momento della scadenza dell’ultima proroga della fideiussione (9/2/2013) il conto presentava uno scoperto di € 2.337,078,90 come emergeva incontestabilmente dall’estratto conto del 31/3/2013, corrispondente al credito fatto valere con l’istanza di fallimento. 3.2 Va allora applicato il principio per cui, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto (cfr. Cass.3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022), affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione – donde l’onere del ricorrente di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, di precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, e di riportare in ricorso il testo in discussione (Cass.

Sez. U, 10374/2007) – fermo restando, in ogni caso, che il sindacato sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità non può mai risolversi nella mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (ex multis, Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021e 9461/2021). 3.3 Nel quadro di detti principi, risulta chiaro, allora, che il motivo in esame si risolve in una generica affermazione di contrarietà dell’interpretazione seguita dai giudici di merito agli indicati criteri di interpretazione del contratto. 3.4 L’impugnata sentenza, nel ritenere valida ed efficace la garanzia fideiussoria, si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte, non scalfito dalle argomentazioni contenute nel motivo, secondo il quale se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Cass., nr 16758/2002, 16536/2015; 20306/2019, 31569 /2019 e 20906/2023). 4 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 182-bis e 161 l.f all . in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in riferimento al mancato riconoscimento della correttezza dell’appostazione nel fondo rischi della posizione creditoria di Fedaia e alla conseguente mancata omologa dell’accordo di ristrutturazione. 4.1 I ricorrenti argomentano che il credito di Fedaia, in quanto contestato e, quindi, appostato secondo le previsioni del piano, in un fondo rischi, non poteva essere trattato alla stregua degli altri creditori non aderenti (non contestati) e come tale soddisfatto (nonostante la fondata contestazione) nel termine di 120 giorni; viene, al riguardo, citato un orientamento giurisprudenziale di merito che avrebbe affermato il principio secondo il quale, nell’ipotesi di opposizione all’omologazione di un accordo di ristrutturazione (cui può paragonarsi la fattispecie di presentazione dell’istanza di fallimento nelle more del giudizio di omologa dell’accordo con conseguente riunione dei due giudizi), “a fronte della non manifesta infondatezza delle contestazioni avverso il credito vantato, il Giudice deve rigettare l’opposizione e omologare l’accordo” . 5 Anche tale motivo è inammissibile. 5.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che "in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge" (cfr.

Cass. 11985/2020, 12064/2019 , 1182/2018,9087/2018, 16347/2018 e 9017/2017). 5.2 Ed invero, la sentenza impugnata non si è discostata dai principi di diritto sopra ricordati, scrutinando il profilo della realizzabilità dell'accordo secondo criteri di plausibilità e ragionevolezza e fondando una negativa prognosi circa il regolare pagamento dei creditori non aderenti. 5.3 La censura sottende una non consentita critica in fatto al ragionamento del Giudice di merito il quale ha ritenuto non corretta l’allocazione del credito della Banca (avvenuta peraltro solo con il deposito dell’integrazione del piano) nel fondo rischi, in quanto tale credito, a giudizio della Corte, sulla base degli atti e documenti del giudizio poteva ritenersi sussistente quanto meno per l’importo garantito di € 2.300.000 e, conseguentemente, andava trattato alla stregua degli altri creditori non aderenti con l’integrale pagamento nel termine previsto dall’art.182 bis l.fall. 6 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore del Fallimento Italappalti srl ed in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore di Fedaia SPV srl. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti