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Ordinanza — n. 2081/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bankruptcy court costs, ruling vague 'case particularity' insufficient justification under Art. 92 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Neon Toma Illuminazione S.R.L. against a bankruptcy court order that awarded the bankrupt entity all litigation costs. The lower court had compensated expenses based on the 'particularity of the case' after revoking a decree that downgraded a creditor's security interest. The Supreme Court found this reasoning insufficient because Article 92 of the Code of Civil Procedure requires explicit justification for cost compensation beyond reciprocal loss or novelty, and the lower court failed to provide such specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2°, c.p.c.; The compensation of litigation expenses, absent reciprocal loss, requires explicit justification by 'serious and exceptional reasons' which cannot be expressed abstractly; a mere reference to the 'particularity of the case' constitutes a violation of law due to apparent motivation.

Parole chiave

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compensation of litigation expenses Article 92 Code of Civil Procedure apparent motivation violation bankruptcy proceedings costs exceptional reasons requirement revocation of bankruptcy decree security interest downgrade spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2°, c.p.c.
L’art. 92, comma 2°, c.p.c. (neltesto introdott o dal d.l.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
con l’art. 132 n. 4 c.p.c., invoca la nullità de l la statuizione di compensazione delle spese impugnata perché sorretta da una motivazione meramente apparente.
d.l. n. 132/2014
(neltesto introdott o dal d.l. n. 132/2014, conv.
l. n. 162/2014
dalla l. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 77/2018
l. n. 69/2009
92, comma 2° c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.
art. 92 c.p
L’art. 92, comma 2°, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15495 del 2022
69/2009, non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 15495 del 2022).
Cass. n. 14576 del 1999
Cass. n. 14576 del 1999).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9619-2020proposto da: NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t . , rappresentat a e dife s a da gli a vvocat i SALVATORE NISIe SILVESTRO DE DONNO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO RIZZO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE; -intimato - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI LECCEdel 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; RILEVATO CHE 1.1. Il Tribunaledi Lecce, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto da Neon Toma Illuminazione s.r.l. avverso il decreto del giudice delegato che, in data 18/10/2019, aveva disposto la correzione di un errore materiale contenuto nello stato passivo del Fallimento Rizzo Luigi s.r.l. unipersonale, Ric. 2020n.9619 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 cui la reclamante era stataammessa in privilegio ipotecario per la somma di €. 220.996,47. 1.2.

Per ciò che in questa sede ancora interessa, il tribunale, dopo aver revocato il decreto impugnato ( che, lungi dal correggere un mero errore materiale, aveva degradato il credito della società reclamante “da ipotecario a chirografario”, peraltro senza neppure aver previamente convocato ed ascoltato la creditrice) ha compensato le spese del procedimento in ragione della ritenuta “ particolarità della vicenda”. 1.3. Neon Toma Illuminazione s.r.l., con ricorso notificato il 21/2/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4.

Il Fallimento è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 2.1. Con il primo motivo la ricorrent e , denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia disposto l’integrale compensazione delle spese del giudiziosenza considerare che il 2° comma della norma predetta , nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo nei casi, insussistenti nella specie, di reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 92, comma 2°,c.p.c., in comb.disp. con l’art. 132 n. 4 c.p.c., invoca la nullità de l la statuizione di compensazione delle spese impugnata perché sorretta da una motivazione meramente apparente. 2.3.

Il primo motiv o è fondato, con conseguente assorbimento del secondo..Ric. 2020n.9619 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 2.4. L’art. 92, comma 2°, c.p.c. (neltesto introdott o dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018), legittima infatti la compensazione delle spese processuali ( ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di “ assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, soltanto nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali, tuttavia,il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. 2.5.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92, comma 2° c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 15495 del 2022). 2.6. Ed in tale vizio è incorso il tribunale lì dove, nella decisione impugnata, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio di reclamo pur a fronte del suo pieno accoglimento, si è limitatoa fare riferimento alla “particolarità della vicenda”. 2.7.

Il reclamo, d’altra parte, è stato accolto non già in ragione della “assoluta novità della questione trattata” né del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ma, più semplicemente, per l’illegittimità del decreto del giudice delegato, che, provvedendo a correggere un insussistente errore materiale, aveva in realtà modificato lo Ric. 2020n.9619 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 stato passivo dichiarato esecutivo, benché non impugnato nei termini dal curatore. 2.8. Le ragioni indicate dal tribunale, prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento delreclamo, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificarela compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr.

Cass. n. 14576 del 1999).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il Fallimento al pagamento in favore della società reclamante delle spese del procedimento di merito, tenuto conto della sua natura camerale e del valore della controversia, oltre che di quelle del presente giudizio.

5. Per entrambe si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnat o e, decidendo nel merito, condanna il Fallimento di Rizzo Luigi s.r.l. unipersonale al pagamento in favore della ricorrente: i)delle spese del giudizio di reclamo, che liquida nella somma di € . 3 . 2 00 ,0 0 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali ; ii) delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di €. 3.200,00, di cui €. 200,00 Ric. 2020n.9619 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 per esborsi e il resto per compens i , oltre accessori di legge , rimborso del contributo unificatoe