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Decreto — n. 2050/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 2050/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by counsel Guerra Guido, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within forty days from the communication of the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision forty day period waiver by omission costs allocation ripristino dello stato precedente compensazione nel fallimento diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1343/2023 R.G. proposto da : SIANI LUCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato GUERRA GUIDO (GRRGDU75R06H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA MONICA UGO (DLLGUO53B21C361N) -ricorrente- contro DITTA ELETTRONICA S MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA N. 39, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO GIUSEPPE (CRSGPP71P22F704N) rappresentato e difeso dall'avvocato GALIANO DOMENICO (GLNDNC47A16F138B) -controricorrente- nonchè contro ANNUNZIATA MARIA, LANOCITA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) rappresentato e difeso dall'avvocato NOCILLA VINCENZO(NCLVCN60R14H703Z) -controricorrenti- nonchè contro MAURO ESTERINA, MAURO BARBARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 39, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO GIUSEPPE (CRSGPP71P22F704N) rappresentato e difeso dall'avvocato GALIANO DOMENICO (GLNDNC47A16F138B) -controricorrenti- nonchè contro PAOLINO GAETANO, LANZARA ENRICO, FALLIMENTO PIESSE COSTRUZIONI SRL, PUBBLIVIDEO SRL, BANCO CREDITO POPOLARE, BANCA MONTE PASCHI SIENA, ANNUNZIATA MARISA, LANOCITA FRANCESCO -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO i n n .11439/2019 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e