Cassation court declares case extinguished after both parties mutually withdrew the appeal against the appellate court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant, S.E.A., filed a withdrawal request which was accepted by the respondent, CAD. The parties had previously settled their dispute regarding airport office subconcessions, with the appellant renouncing the lawsuit against the respondent in September 2023. Consequently, the court ruled that no further decision on the merits or costs was necessary, effectively ending the litigation between these two entities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the judgment is extinguished without a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 5813/2021 proposto da: SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; elettivamente domiciliatapresso l’avv. Marina Rossi, rappres. e difesa dall’avv. Alberto Fumagalli, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- CAD- CENTRO ASSISTENZA DOGANALE - LEO ANTELLI, s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., rappres enta e difesa dall’avv. Massimo Giordano, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.01.2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 14.1.2019, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CAD Leo Antelli s.r.l., Agility Logistics s.r.l. e Latasped s.r.l. nei confronti della S.E.A. s.p.a.- per quel che interessa in questa sede-accertava e dichiarava il diritto della CAD di avere applicata dalla S.E.A. la tariffa di euro 250,00 mq/anno per il periodo dal’1.3.2012 al 22.9.2012 e di euro 324,80- 369,56 mq/anno per il periodo dal 23.9.2012 al 29.2.2016 per la subconcessione di uffici nello spazio aeroportuale di Malpensa, condannando la stessa S.E.A. alla restituzione, in favore della CAD. delle somme indebitamente percepite, quantificate nell’importo complessivo di euro 46.662,50 oltre interessi legali, espese di lite.
Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla S.E.A. s.p.a., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava prescritto il diritto della Agility Logistics s.r.l. (ora DSV s.p.a., quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la S.E.A. s.p.a. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della Agility Logistics s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso,in esecuzione della sentenza di primo grado.
La sentenza confermava, invece, il capo della sentenza impugnata riguardante i rapporti tra la CAD e la S.E.A. La S.E.A. s.p.a. ricorrevain cassazione avv e rs o la suddetta sentenza d’appello con sei motivi; la Agility Logistics s.r.l. e la CAD s.r.l. resistevano con controricorso. La prima proponeva ricorso incidentale autonomo. Con ordinanza del 14.4.2014, la Cassazione dichiarava estinto il giudizio nei rapporti tra S.E.A. s.r.l. e l’Agility Logistics s.r.l., su istanza congiunta delle parti. In data 26.9.2023 la S.E.A. rinunciava al ricorso nei confronti della CAD, che accettava la rinuncia a spese legali compensate.
Con atto dell’11.6.2024, S.E.A. e CAD chiedevano la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui non aveva anche dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente ai loro rapporti. RITENUTO CHE La ricorrente S.E.A. s.p.a. ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito la CAD s.r.l., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le stesse parti senza pronuncia sulle spese. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto anche nei rapporti tra le suddette società, senza necessità di procedere alla richiesta correzione dell’errore materiale.
P.Q.M.
La Cortedichiara estinto il giudizio nei rapporti tra la S.E.A. – Società per azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a.- e la CAD - Centro Assistenza Doganale- Leo Antelli s.r.l. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 14 gennaio2025. Il Presidente Enrico Scoditti