Cassation court dismisses bankruptcy appeal for inadmissibility due to failure to cite appeal content and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible and absorbed the incidental appeal. The court found the main appeal lacked the required content of the lower court's appeal act and failed to demonstrate specific grounds for nullity. Consequently, the court ruled that the bankruptcy entity lost the litigation and must pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to report the content of the lower court's appeal act and does not specify the grounds for nullity or violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14864-2017 r.g. proposto da: FALLIMENTO IMP.TEC. s.r.l. , in persona del c uratore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Piergiuseppe Di Nola in virtù di procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro APIAF s.a.s. di Temperoni Domenico, in persona del soco accomandatario, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lovelli e Alfredo Lovelliin virtù di procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- econtro ABITARE s.r.l.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo De Maio in virtù di procura speciale a margine del controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale- econtro FRATELLI BIONDINI s.r.l. -intimata- avverso la sentenza n. 498/2017 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 3.2.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. Abitare s.r.l., con contratto definitivo stipulato l’11.5.2011, trasferì ad Apiaf s.a.s. ed a F.lli Biondini s.r.l. , ciascuna per la quota del 50%, la proprietà di un appartamento e di un garage siti in Lucca per il prezzo di 165.000 euro, che le venne versato , su delega zione delle acquirenti,dalla loro debitrice, IMP.TEC. s.r.l., a sua volta creditrice di Abitare per il medesimo importo. L ’operazione comportò dunque la contestuale estinzione del debito della venditrice/delegataria, per compensazione con quello di pagamento del prezzo assunto d a lla delegata, e del debito di quest’ultima verso le deleganti.
2. Il Fallimento IMP.TEC. s.r.l., dichiarato il 20.7.2011, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , convenne in giudizio Abitare, Apiaf e F.lli Biondini per sentir dichiararel’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n.2 l. fall., della delegazione di pagamento nonché della compensazione volontaria intercorsa tra venditrice e delegata e per sentir in conseguenza condannare le società acquirenti a restituire al Fallimento la somma di € 165.000 e Abitare al pagamento del credito, di pari ammontare, vantato dalla società fallita nei suoi confronti.
3. Il Tribunale di Napoli, c on ordinanza de l 06.11.2015, rigettò le domande proposte dal Fallimento contro Abitare, mentre accolse quelle avanzate dall’attore contro Fratelli Biondini e Apiafe, dichiarata inefficace nei confronti della massa la delegazione di pagamento, in quantoatto estintivo anomalo dei debiti della società poi fallita verso le stesse, condannò ciascuna delle predette convenute a restituire all’attore la somma di euro 82.500.00.
4. L’ordinanza fu appellata in via principale, con unico atto, da Apiaf e da F .lli Biondini e in via incidentale dal Fallimento IMP.TEC. e da Abitare.
5. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3.2.2017, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il gravame incidentale di Abitare; ha invece accolto l’appello principale e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale del Fallimentoed ha respinto le domandeda questo avanzate nei confronti d i A piaf e di F.lli Biondini . A sostegno della decisione, per quanto ancora interessa, la corte del merito ha osservato:
i) che la delegazione di pagamento costituisce mezzo anormale di pagamento dei debiti del fallito allorché quest’ultimo via abbia fatto ricorso (quando era ancora in bonis) quale delegante, conferendo incarico al proprio debitore (delegato) di estinguere il suo debito nei confronti di un terzo suo creditore (delegatario), ii) che, viceversa, nel caso in esame ad impartire la delega erano state le società creditrici di IMP.TEC., che aveva svolto le funzioni di delegata; iii) che pertanto i condivisibili principi giurisprudenziali richiamati dal primo giudice erano stati applicati in maniera impropria, in presenza di una situazione di fatto opposta rispetto a quella in relazione alla quale erano stati enunciati; iv) che anche sotto il profilo oggettivo la vicenda non risultava sussumibile nello schema dell’azione revocatoria proposta, dal momento che l’ordine rivolto da Apiaf e da F.lli Biondini alla società poi fallita, essendosi risolto nell’assegnazione ad Abitare di un nuovo soggetto obbligato al pagamento del prezzo in loro vece, e dunque in una delegatio promittendi e non solvendi , aveva comportato l’estinzione delle obbligazioni di IMP.TEC. nei confronti delle deleganti senza che vi fosse stato il pagamento di una somma di denaro;
v) che l’estinzione era stata, invece, effetto dell’accettazione della delegazione da parte della società poi fallita e della conseguente compensazione legale intervenuta fra quest’ultima e la venditrice; vi)che era evidente che la funzione principale del contratto stipulato fra le parti era rappresentata dalla compravendita delle unità immobiliari oggetto di trasferimento da Abitare ad Apiaf e F.lli Biondini, mentre la partecipazione di IMP.TEC. al regolamento negoziale, peraltro già interamente pattuito col preliminare stipulato nel 2009, era stata determinata unicamente dalla circostanza che la società poi fallita fosse al contempo creditrice della prima e debitrice delle seconde; vii) che una volta escluso il carattere oggettivamente anomalo della delegazione di pagamento, veniva meno anche la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza che l’art. 67, 1° comma, l. fall.ricollega alla sussistenza di una delle fattispecie oggettive contemplate; viii) che infine, ai fini della revoca ai sensi dell’art. 67, II comma, l. fall., dell’operazione che aveva dato luogo all’estinzione del debito di IMP.TEC nei confronti delle deleganti e alla compensazione fra i reciproci debiti e crediti della stessa IMP.TEC. e di Abitare, il Fallimento avrebbe dovuto fornire la prova della scientia decoctionis delle convenute/appellanti , che invece non era stata concretamente offerta, perché affidata alla mera relazione ex art. 33 l. fall. del curatore, nella quale si dava conto di circostanze non documentate o irrilevanti.
2. La sentenza, pubblicata il 3.2.2017 , è stata impugnata da l Fallimento IMP.TEC. s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Apiaf s.a.s. di Temperoni Domenico e Abitare s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi, quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato per due motiv i , mentre F.lli Biondini s.r.l. non ha svolto difese. Il Fallimento e Apiaf hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1 n. 2 l. fall., il Fallimento sostiene che la sentenza impugnata non sarebbe assolutamente condivisibile perché il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare ciò che emergeva chiaramente dagli atti, e cioè che l’atto notarile di vendita era stato stipulato fra le tre società convenute non solo al fine di determinare gli effetti reali del trasferimento degli immobili, ma anche quale strumento per realizzare una funzione solutoria di reciproci debiti attraverso i meccanismi negoziali della delegazione di pagamento titolata e della compensazione: l'anormalità del pagamento doveva, dunque, essere individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali. 1.1.
Il motivo è inammissibile sia perchérimprovera alla corte d’appello l’omesso esame non di un fatto, ma della tesi difensiva disattesa, sia perché non si confronta compiutamente con la ratio che sorregge la decisione impugnata , là dove la corte del merito ha escluso la revocabilità dell’atto perché non integrante una delegatio solvendi, ma una mera delegatio promittendi , che non aveva comportato il pagamento di una somma di denaro né da parte della fallita né da parte di terzie in cui l’estinzione delle obbligazioni si era determinata per effetto dell’accettazione della delegazione di pagamento da parte della fallita, che aveva dato luogo ai presupposti per la compensazione legale: in sostanza, non risulta sottoposto ad alcuna critica l’assunto della corte d’appello secondo cui nella specie non si versava nella fattispecie di cui all’art. 67, 1° comma n. 2 l. fall, perché non era stata utilizzata la provvista della società poi fallita, ma quella delle deleganti, mentre solo la concomitante posizione creditoria e debitoria di Abitare e di IMP.TEC. aveva consentito l’estinzione delle obbligazioni.
2. Con il secondo mezzo, che denuncia violazione e /o falsa applicazione, dell’art.67, 2° comma l . f all. , il ricorrente lamenta il rigetto della domanda svolta, ai sensi della norma predetta, in via di appello incidentale, deducendo che dagli allegati alla relazione ex art.33 l. fall. del curatore emergevano chiaramente tutti gli indici rilevanti ai fini della prova della scientia decoctionis delle convenute (formalità trascritte, protesti, procedimenti monitori), al di là del fatto che la prova in questione era desumibile dalla stessa complessità dell’operazione negoziale utilizzata (anche) per estinguere il debito di IMP.TEC. verso le due società acquirenti; aggiunge che la declaratoria di inefficacia della delegazione avrebbe necessariamente comportato il venir meno dei presupposti della compensazione. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere un nuovo apprezzamento de i fatti dedotti e della documentazione allegata dal Fallimento ai fini della prova della scientia decoctionis d i Apiaf e F.lli Biondini,diverso da quello compiuto dalla corte del merito con accertamento, come noto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti termini previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass.
SS.UU. n. 8053/2014.
3. Con il terzo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 342 c.p.c. , il ricorrente si duole dell’errore compiuto dalla corte del merito per non aver rilevato la palese inammissibilità dell’atto di appello di Apiaf s.a.s. e di F.lli Biondini s.r.l. 3.1 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., in quanto non riporta minimamente il contenuto dell’atto di appello, che non è stato neanche allegato specificamente al ricorso. Trova dunque applicazione la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte(cfr. da ultimo, fra molte, Cass. nn. 29495/2020, 24048/2021, 3612/2022).
4. Col quarto mezzo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., il ricorrente lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio anche in favore di Abitare s.r.l., nonostante l'appello incidentale spiegato da detta società fosse stato dichiarato inammissibile. 4.1 La doglianza è inammissibile,perché il sindacato di questa Corte in tema di spese processuali, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre nella specie non è dubbio che il Fallimento sia risultato soccombente nei confronti della società venditrice sia in primo che in secondo grado. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle due controricorrentiin euro 5.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi