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Decreto — n. 1962/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1962/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1962/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28160/2022 R.G. proposto da : AMBROSIANA SRL, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO EUROPA, presso lo studio dell’avvocato CONTINI DAVIDE GIORGIO (CNTDDG63M11F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE NOVA GIORGIO (DNVGRG43D14G388P), DELFINI FRANCESCO (DLFFNC64C10F205D), RISTUCCIA RENZO (RSTRNZ61T31H501Z), PETRONE ANGELO (PTRNGL74M07H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2874/2022 depositata il 13/09/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 1962/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AMBROSIANA SRL, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO EUROPA, presso lo studio dell’avvocato CONTINI DAVIDE GIORGIO (CNTDDG63M11F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE NOVA GIORGIO (DNVGRG43D14G388P), DELFINI FRANCESCO (DLFFNC64C10F205D), RISTUCCIA RENZO (RSTRNZ61T31H501Z), PETRONE ANGELO (PTRNGL74M07H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2874/2022 depositata il 13/09/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento ripetibili fine del processo anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28160/2022 R.G. proposto da : AMBROSIANA SRL, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO EUROPA, presso lo studio dell’avvocato CONTINI DAVIDE GIORGIO (CNTDDG63M11F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE NOVA GIORGIO (DNVGRG43D14G388P), DELFINI FRANCESCO (DLFFNC64C10F205D), RISTUCCIA RENZO (RSTRNZ61T31H501Z), PETRONE ANGELO (PTRNGL74M07H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2874/2022 depositata il 13/09/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 27/01/