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Decreto — n. 1945/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1945/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1945/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.561/2023 R.G. proposto da : RICCHIUTI SERGIO, WIESEMANN DANIELA, rappresentatie difesi dall'avvocato RODONTINI ANTONIO (RDNNTN70L13F205T) -ricorrente- contro COLOMBO GAETANO MARCELLO, elettivamente domiciliato in CENTRO VALLE INTELVI Via Orimento -Frazione Casasco, presso lo studio dell’avvocato MANTOAN UGO (MNTGUO76B01C933H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1503/2022 depositata il 01/12/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 1945/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RICCHIUTI SERGIO, WIESEMANN DANIELA, rappresentatie difesi dall'avvocato RODONTINI ANTONIO (RDNNTN70L13F205T) -ricorrente- contro COLOMBO GAETANO MARCELLO, elettivamente domiciliato in CENTRO VALLE INTELVI Via Orimento -Frazione Casasco, presso lo studio dell’avvocato MANTOAN UGO (MNTGUO76B01C933H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1503/2022 depositata il 01/12/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore condono delle spese procedurali desistenza dall'azione rimborso delle spese
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.561/2023 R.G. proposto da : RICCHIUTI SERGIO, WIESEMANN DANIELA, rappresentatie difesi dall'avvocato RODONTINI ANTONIO (RDNNTN70L13F205T) -ricorrente- contro COLOMBO GAETANO MARCELLO, elettivamente domiciliato in CENTRO VALLE INTELVI Via Orimento -Frazione Casasco, presso lo studio dell’avvocato MANTOAN UGO (MNTGUO76B01C933H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1503/2022 depositata il 01/12/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 27/01/20