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Decreto — n. 1926/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 1926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the Cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court's judgment was challenged by Mirko Penserini against the Ancona Court of Appeal, but he subsequently renounced his rights. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the judicial proceedings, requiring the court to declare the case closed without ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation jurisdiction termination of suit chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'azione giudiziaria abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26726/2024 R.G. proposto da : PENSERINI MIRKO, elettivamente domiciliato in PESARO VIA ORAZIO FLACCO, 41, presso lo studio dell’avvocato GIARDINI GIOVANNI LUCA (GRDGNN61P09G479F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GILI MANILA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.806/2024 depositata il 24/05/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, In mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 27/01/202