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Ordinanza — n. 1896/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order where foreigner lacks interest in penal expulsion consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1896/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lack of a judicial consent for expulsion rendered the expulsion order invalid. The appellant argued that the penal judge had improperly omitted the required consent, but the court found no protected interest in this specific omission. Consequently, the appeal was dismissed because the foreigner's rights regarding defense in criminal proceedings are safeguarded by a separate re-entry authorization, not the expulsion consent.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; Art. 17, d.lgs. n. 286/1998: A foreigner appealing an expulsion order cannot claim invalidity based on the absence of judicial consent for expulsion if a criminal proceeding is pending, as their protected interest lies in the re-entry authorization, not the expulsion consent.

Parole chiave

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expulsion order judicial consent criminal proceeding interest protected inadmissible appeal re-entry authorization foreigner rights permesso per frontalieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Art. 17, d.lgs. n. 286/1998
Art. 115 c.p.c.
FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera del Giudice di Pace di Milanoin epigrafe indicato , il signor GURRA GNETJAN ha denunciato la violazione dell’art. 115 c .
Art. 360 comma 1°, n. 4 c.p.c.
115 c.p.c., perché l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano aveva erroneamente inteso, dai documenti versati in atti, la presenza del nulla osta all’accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero espulso da parte dell’autorità giudiziaria penale in relazione all’art. 360 comma 1°, n.
Art. 380bis c.p.c.
Con provvedimento del 25 - 3 - 2024 è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.,per improcedibilità de l ricorso, stante il difetto dell’attestazione di conformità del provvedimento impugnato.
Art. 96 c.p.c.
380-bis c.p.c., non vanno applicati il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c..
art. 380bis c.p
Con provvedimento del 25 - 3 - 2024 è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.,per improcedibilità de l ricorso, stante il difetto dell’attestazione di conformità del provvedimento impugnato.
art. 115 c.p
FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera del Giudice di Pace di Milanoin epigrafe indicato , il signor GURRA GNETJAN ha denunciato la violazione dell’art. 115 c .
art. 96 c.p
380-bis c.p.c., non vanno applicati il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 20693/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2094 anno 2024 proposto da: GURRA GNETJAN (C.F. GRRGTJ00E07Z100S), rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Losco del foro di Milano (LSCGNE70B12F205Z) giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro MINISTERO DELL’INTERNO; intimato avverso il decreto emesso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano l’11 gennaio 2024 n. 203/2024 -pubblicato e comunicato a mezzo pec in pari data-, di convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto dal Questore di Milano con provvedimento n. 449/2024 del 10 gennaio 2024, in esecuzione del decreto di espulsione n. 449/2024, emesso dal Prefetto di Milano in data 10 gennaio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal consigliere relatore Guglielmo Garri. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera del Giudice di Pace di Milanoin epigrafe indicato , il signor GURRA GNETJAN ha denunciato la violazione dell’art. 115 c . p . c . , perché l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano avrebbe erroneamente inteso, dai documenti versati in atti, la presenza del nulla osta all’accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero espulso da parte dell’autorità giudiziaria penale.

Il Ministero è rimasto intimato.

2. Con provvedimento del 25 - 3 - 2024 è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.,per improcedibilità de l ricorso, stante il difetto dell’attestazione di conformità del provvedimento impugnato. Avverso la suddetta proposta il ricorrente propone opposizione chiedendo la decisione della causa. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano aveva erroneamente inteso, dai documenti versati in atti, la presenza del nulla osta all’accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero espulso da parte dell’autorità giudiziaria penale in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 4 c.p.c..In sintesi, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere sussistente nel caso di specie il nulla osta all’espulsione nel provvedimento di irrogazione di misura cautelare da parte del giudice del divieto di dimora nei comuni di Baranzate di Bollate e di Milano.

Il provvedimento riporta, nella parte dedicata al dispositivo, al II capoverso, la dicitura “Concede nulla osta per l’espulsione dell’imputato”; ad avviso del ricorrente il giudice penale avrebbe interamente interlineato il periodo “Concede nulla osta per l’espulsione dell’imputato”, con conseguente illegittimità della conseguente convalida del provvedimento del questore di accompagnamento del ricorrente alla frontiera. Con provvedimento del 25-3-2024 è stata propostala definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., per improcedibilità de l ricorso , stante il difetto dell’attestazione di conformità del provvedimento impugnato.

Avverso la suddetta proposta il ricorrente propone opposizione chiedendo la decisione della causa.

2. La proposta di definizione accelerata non può essere condivisa poiché a pag. 13 del documento 3 estrapolato dal fascicolo telematico del giudizio iscritto dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano risulta effettivamente l’apposizione dell’attestazione di conformità con un documento informatico separato, così come dedotto dal ricorrente.

3. Ciò nondimeno il ricorsoè inammissibile per l’altra ragion e che si va ad illustrare. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. 20693/2019) che il Collegio condivide, lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, il motivo di censura è da ritenersi inammissibile non sussistendo alcuna necessità, ai fini dell’emissione del provvedimento impugnato, del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale. Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

4. Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non vanno applicati il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricors