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Ordinanza Interlocutoria — n. 1848/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of proper notification proof, ordering remand for new service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1848/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision, which had rejected the debtors' opposition to a money order. The appellants argued that the lower court erred by applying procedural rules regarding generic defenses, claiming they were mere guarantors without access to specific account documents. However, the Court prioritized a fundamental procedural defect, finding that the appeal was not properly served on the respondent bank via certified email or direct notification. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to the lower court for the appellants to prove valid service or effect a new notification within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the perfection of notification to the respondent; in such cases, the Court must remand the case for the appellant to provide proof of service or effect a new notification.

Parole chiave

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inadmissibility appeal proof notification certified email failure remand new role procedural defect pagamento a contanti del saldo compensazione dei crediti mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 115 c.p.c.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 50 TUB
art. 115 c.p
I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L - Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017
I ricorrenti risultano aver poi proceduto alla notifica del ricorso direttamente alla parte, ma tale notifica, per quanto non inesistente, risulta nulla e non è sanata dal raggiungimento dello scopo, non essendosi la parte costituita (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014
24450 del 17/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7496/2022R.G. proposto da MAGGI MARCELLO, MELLA SANDRO, SGRULLETTI ROBERTO, VURCHIO EMANUELE, FINANZA AFFARI INVESTIMENTI FAI SRL, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato POZZI MASSIMO che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro SPV PROJECT 155, in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: Contratti bancari –Prova credito – Opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N. 7496/2022 Ud. 08/01/2025CC Sez. S1 - R.G. 7496/2022 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 2 di 5 e, per essa, la mandataria DUEPUNTOZERO NPL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in REGGIO CALABRIA DEL TORRIONE 42, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO FRANCESCA SILVIA che lo rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro UNICREDIT SPA –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 8522/2021 depositata il 28/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 8522/2021, pubblicata in data 28 dicembre 2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata UNICREDIT S.P.A. -e per essa di DOBANK S.P.A. - e con l’intervento della cessionaria del credito SPV PROJECT 155 S.R.L. - e per essa della DUEPUNTOZERO NPL S.R.L. – ha respinto l’appello proposto congiuntamente da MARCELLO MAGGI, SANDRO MELLA, ROBERTOSGRULLETTI, EMANUELE VURCHIO e dalla FINANZA AFFARI INVESTIMENTI – F.A.I. S.R.L., avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 119/2015, pubblicata in data 27 gennaio 2015. Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dagli appellanti – odierni ricorrenti – avverso il decreto ingiuntivo n. 21095/2011, col quale era stato ingiunto ai medesimi – nella veste di fideiussori della società debitrice principale Net Solving Sez. S1 - R.G. 7496/2022 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 3 di 5 s.r.l. – il pagamento in favore di UNICREDIT S.P.A . dell’importo di € 549.301,07, quale saldo passivo di tre conti correnti intestati alla stessa Net Solving s.r.l.

2. La Corte d’appello ha disatteso il gravame condividendo le ragioni poste dal giudice di prime cure a base del rigetto dell’opposizione, in quanto ha rilevato che il contenuto dell’opposizione era del tutto generico, essendosi gli appellanti limitati a dedurre l’inidoneità probatoria dell’estratto delle scritture contabili ex art. 50 TUB ed a contestare, in modo generico e non puntuale, la presenza di addebiti per operazioni non autorizzate. La Corte d’appello, quindi, ha affermato che, pur gravando sull’opposta l’onere di fornire prova della propria pretesa creditoria, nel caso in esame la genericità delle contestazioni degli ingiunti –rimasta tale anche in sede di formulazione dell’appello – doveva comportare l’applicazione dell’art. 115 c.p.c.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono MARCELLO MAGGI, SANDRO MELLA, ROBERTO SGRULLETTI, EMANUELE VURCHIO e la FINANZA AFFARI INVESTIMENTI-F.A.I. S.R.L. Resiste con controricorso SPV PROJECT 155 S.R.L.e per essa la mandataria DUEPUNTOZERO NPL S.R.L. È rimasta intimata UNICREDIT S.P.A.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a duemotivi . Sez. S1 - R.G. 7496/2022 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 4 di 5 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115, primo comma, c.p.c. e 2697 c.c. I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 115 c.p.c. per via della genericità delle deduzioni svolte nell’opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando, da un lato, che, in ragione della loro veste di meri fideiussori, essi non avevano possibilità di svolgere contestazioni più specifiche e, dall’altro lato, che tali contestazioni erano precluse dall’assenza negli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dello stesso fascicolo delmonitorio. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. I ricorrenti, dopo aver evidenziato, ancora una volta, che la decisione di prime cure aveva dato atto dell’assenza in atti del fascicolo del monitorio, deducono che in sede di gravame la Banca appellata si era limitata al deposito di una semplice copia del medesimo fascicolo monitorio, senza dichiarare di volersene avvalere e senza aver interposto appello incidentale sul capo della sentenza di prime cure che aveva accertato l’assenza del fascicolo.

Sulla scorta di tale ricostruzione, i ricorrenti argomentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione su documenti che dovevano invece ritenersi inutilizzabili.

2. Questa Corte deve preliminarmente rilevare l’assenza in atti di adeguata prova del perfezionamento della notifica del ricorso a UNICREDIT SPA. Dagli allegati telematici disponibili, infatti, emerge che la notifica PEC al procuratore costituito in appello della stessa UNICREDIT SPA - Sez. S1 - R.G. 7496/2022 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 5 di 5 e per essa di DOBANK S.P.A. -non ha avuto esito favorevole, risultando la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata. I ricorrenti risultano aver poi proceduto alla notifica del ricorso direttamente alla parte, ma tale notifica, per quanto non inesistente, risulta nulla e non è sanata dal raggiungimento dello scopo, non essendosi la parte costituita (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014). Va ulteriormente evidenziato –per mera completezza – che tra gli allegati telematici agli atti risulta un file denominato “Controricorso Unicredit” che tuttavia contiene il controricorso di SPV PROJECT 155 S.R.L., e per essa della DUEPUNTOZERO NPL S.R.L.

3. Si rende, a questo punto, necessario –non emergendo l’evidente inammissibilità o infondatezza del ricorso – rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso medesimo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione dell a documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure alla rinnovazione della notifica stessa. P. Q. M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale per depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure procedere ad una nuova notifica del ricorsoad UNICREDIT SPA. C