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Ordinanza Interlocutoria — n. 1727/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands bankruptcy objection case to verify pre-deduction criteria for execution phase credits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1727/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a bankruptcy tribunal's decision to admit a creditor's claim with pre-deduction rights. The core issue concerns whether credits generated during the execution phase of a previous settlement agreement qualify for pre-deduction under bankruptcy law. The court suspended the case to await a public hearing ruling on the persistent validity of the favorable judicial orientation regarding these specific pre-deduction criteria.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2 l.fall.; Art. 182-quater, comma 1 l.fall.: The Court remands the case to verify the continued validity of the judicial orientation on the pre-deduction of credits arising during the execution phase of a settlement agreement.

Parole chiave

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bankruptcy pre-deduction settlement execution phase creditor claim admission judicial orientation verification concordato preventivo Cassation remand bankruptcy law procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi contro il decreto indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Eurosky s.r.l.
Art. 111, comma 2 l.fall.
, ammettendolo allo stato passivo fallimentare per il credito di € 288.060,00 in prededuzione ex art. 111 l.fall.
Art. 182-quater, comma 1 l.fall.
13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.;
Art. 186-bis l.fall.
v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall.
Art. 67, comma 3, lett. e) l.fall.
nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett.
art. 2704 c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3726/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO ELDO ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dall’avvocato CESARO VINCENZO MARIA(CSRVCN68M27F839W) che lo rappresenta e difende, domicilio digitale: vincenzomariacesaro@avvocatinapoili.legalmail.it -ricorrente- contro EUROSKY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO FABRIZIO (PLLFRZ77R11H501F), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) -controricorrentee ricorrente incidentale - avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4530 /2018 depositatoil 21/12/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – il Fallimento Eldo Italia s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi contro il decreto indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Eurosky s.r.l. , ammettendolo allo stato passivo fallimentare per il credito di € 288.060,00 in prededuzione ex art. 111 l.fall. e rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società poi fallita durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di Eldo Italia s.p.a.; 2.

– Eurosky s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, cui il Fallimento ricorrente ha a sua volta resistito con controricorso. Considerato che: 3. – accanto alle questioni afferenti il titolo fatto valere (su cui insistono anche i due motivi del ricorso incidentale condizionato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., pure in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie), i l nucleo sostanziale dei vari motivi proposti dal ricorrente principale (I. Nullità del decreto o del procedimento per avere il tribunale accolto il ricorso ex art. 98 l.fall. in virtù di elemento altro rispetto alla prospettazione di parte attrice;

II. Nullità del decreto o del procedimento per avere il tribunale accolto il ricorso della società sulla base di elemento diverso da quelli oggetto dell’impugnazione; III. Nullità del decreto o del procedimento per essere la motivazione solo apparente con riferimento all’ammontare della somma ammessa al passivo; IV. Nullità del decreto o del procedimento per essere la motivazione solo apparente con riferimento alla natura prededucibile del credito; V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, co mma 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato) intercetta la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v.

Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023); 3.1. – in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro:

i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. postomologa al criterio della “occasionalità” (da riferire pur s empre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della “funzionalità” (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante: da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.;

v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021. 4. – il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sullaquestione in rilievo.

P.Q.M.

La Cor