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Ordinanza Interlocutoria — n. 1726/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if debtors' post-concordat rent claims are deductible under bankruptcy law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1726/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court for a new hearing. The bankruptcy trustee challenged a tribunal decision allowing a creditor to deduct unpaid rent from a prior settlement agreement. The court noted that this issue requires fresh examination regarding the debtor's return to assets and the specific criteria for debt deduction.

Regesto Legislator

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Art. 111 co. 2 l.fall.; Art. 181 l.fall.; The Court remands the case to verify whether rent claims arising during the execution phase of a concluded settlement agreement qualify for deduction under bankruptcy law.

Parole chiave

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bankruptcy deduction settlement agreement rent claims creditor priority remand for hearing insolvency proceedings asset recovery danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di N apoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l.
Art. 111 co. 2 l.fall.
Violazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato; III.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 181 l.fall.
i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art.
Art. 185 l.fall.
181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art.
Art. 182-quater l.fall.
13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.;
Art. 186-bis l.fall.
v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall.
Art. 67 l.fall.
nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett.
artt. 2697 c.c
Nullità del decreto in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5555/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO ELDO ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dall’avvocato CESARO VINCENZO MARIA(CSRVCN68M27F839W) che lo rappresenta e dife nde, domicilio digitale: vincenzomariacesaro@avvocatinapoili.legalmail.it -ricorrente- contro ROMEO ANTONINO SRL IN LIQUIDAZIONE e IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore giudiziale LABATE LAURA DORA, rappresentato e difeso dall’avvocato RETEZ FELICE DOMENICO, domicilio digitale: retezfelicedomenico@pecstudio.it -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4253 /2018 depositatoil 06/12/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – il Fallimento Eldo Italia s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di N apoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l. in liquidazione, ammettendolo allo stato passivo fallimentare «per l’ulteriore somma di € 464.750,00 con la prededuzione ex art. 111 l.fall.», a titolo di canoni di affitto di azienda insoluti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivodi Eldo Italia s.p.a.; 2.

– il Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. – i tre motivi proposti ( I. Nullità del decreto per motivazione apparente; II. Violazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato; III. Nullità del decreto in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 co. 2 l.fall. per avere il tribunale riconosciuto la natura prededucibile del credito in assenza di prova della strumentalità del medesimo alla realizzazione del piano concordatario) intercettano la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v.

Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023); 3.1. – in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro:

i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. postomologa al criterio della “occasionalità” (da riferire pur s empre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della “funzionalità” (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante: da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.;

v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021. 4. – il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sullaquestione in rilievo.

P.Q.M.

La Corte rinvia