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Decreto — n. 1674/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1674/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1674/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7168/2024 R.G. proposto da : TARABELLA CINZIA, elettivamente domiciliata in V iareggio (LU), al Corso Garibaldi n. 152, presso lo studio dell’Avvocato Giampaolo Morini (MRNGPL73R03E625O) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro ORGANA SPV S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze , alla V ia A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Florio (FLRCRL66E25G082O) che larappresenta e difende . -controricorrente- e INTESA SAN PAOLO S.P.A., INTRUM ITALY S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE , n. 24/2024,depositata il 05/01/2024.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1674/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TARABELLA CINZIA, elettivamente domiciliata in V iareggio (LU), al Corso Garibaldi n. 152, presso lo studio dell’Avvocato Giampaolo Morini (MRNGPL73R03E625O) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro ORGANA SPV S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze , alla V ia A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Florio (FLRCRL66E25G082O) che larappresenta e difende . -controricorrente- e INTESA SAN PAOLO S.P.A., INTRUM ITALY S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE , n. 24/2024,depositata il 05/01/2024.

Parole chiave

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revisione processuale abbandono del procedimento censure procedurali modifica di misure cautelari revoca dell'atto amministrativo revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7168/2024 R.G. proposto da : TARABELLA CINZIA, elettivamente domiciliata in V iareggio (LU), al Corso Garibaldi n. 152, presso lo studio dell’Avvocato Giampaolo Morini (MRNGPL73R03E625O) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro ORGANA SPV S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze , alla V ia A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Florio (FLRCRL66E25G082O) che larappresenta e difende . -controricorrente- e INTESA SAN PAOLO S.P.A., INTRUM ITALY S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE , n. 24/2024,depositata il 05/01/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio del 6 ottobre 2024 formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.;rilevato che un precedente decreto di estinzione relativo a questo procedimento, pubblicato in data 4 dicembre 2024 ( sul presupposto della mancata richiesta, della parte ivi ricorrente, di sua decisione successivamente all’avvenuta comunicazione alle parti della proposta di definizione anticipata suddetta) , è stato revocato, con decreto del 5 dicembre 2024, essendosi accertato che, a causa di un problema informatico, quella proposta, in realtà, non risultava essere stata comunicata al difensore della parte ricorrente; rilevato che, con il medesimo decreto del 5 dicembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata dispost a una nuova comunicazione a queste ultime della già menzionata proposta di definizione anticipata; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione da ultimo indicata, anch’essa ritualmente avvenuta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensi dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. d