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Ordinanza — n. 1619/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding bankruptcy privilege claims and missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1619/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant failed to clarify whether the admitted bankruptcy credit included execution costs and did not reproduce or attach the underlying documents supporting their claim. Consequently, the court could not verify if the initial bankruptcy request could be interpreted to cover the specific privilege sought.

Regesto Legislator

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Art. 93 l.fall; Artt. 2770, 2777 c.c.; Art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the precise facts and documents relied upon, preventing the court from verifying the interpretation of the contested act.

Parole chiave

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bankruptcy privilege lack of specificity inadmissible appeal execution costs Code of Civil Procedure opposizione al precetto esecutivo azione privilegiata priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 93 l.fall
Artt. 2770, 2777 c.c.
Art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.
2.1 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr.9018/2017 proposto da: ELABORAZIONI DATI CONTABILI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall’avv. Davide A. Tirozzi (TRZDVD75L12E349I)per procura in calce al ricorso ricorrente contro FALLIMENTO ME.CA. s.a.s. di Bianchi Stefan o C., in persona del curatore p.t., rappresent at o e difeso dall’avv. Maria Emanuela Spagnolo (SPGMMN60R41Z614G) per procura in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto nr. 1034/2017, depositato in data 11/3/2017, del Tribunale di Verona; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Verona , con decreto dell’11 marzo 2017, ha respinto l’opposizioneex art. 98 l. fall. proposta da Elaborazioni Dati Contabili (di seguito EDC) s.r.l. contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento ME.CA. sas di Bianchi Stefano C. per ottenere l’ammissione in privilegio, ai sensi degli artt.2770 e 2777 c.c., del credito di € 18.519 insinuato , ammesso dal G.D. al chirografo.

2. Il t ribunale ha rilevato che con la domanda di ammissione l’opponente aveva chiesto il privilegio sull’intero credito, senza specificare di quale privilegio si trattasse, e ha aggiunto che, comunque, quello richiesto per la prima volta con l’opposizione era un privilegio speciale sulle spese, che avrebbe potuto essere fatto valere solo indicando i beni su cui esercitarlo. 3.EDC s . r . l . ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. IlFallimento ha replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l.fall, 2770 e 2777 c.c..

EDC sostiene che la domanda di insinuazione allo stato passivo conteneva idonei elementi identificativi del privilegio richiesto per le spese di giustizia sostenute nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso, anteriormente al fallimento, per il recupero del credito, che dunque avrebbe dovuto ritenersi collocato con prelazione sull’immobile: il fatto che solo con l’opposizione fosse stato precisato che si trattava di un privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2770, 2777 c.c. , non integrava una nuova domanda e non precludeva l’accoglimento dell’impugnazione.

2. Il secondo motivo propone la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio. 2.1 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. per difetto assoluto di specificità, in quanto la ricorrente non solo non ha chiarito se, e in quale misura, il credito ammesso fosse o meno comprensivo delle spese della procedura esecutiva (benché il privilegio potesse essere fatto valere solo limitatamente ad esse), ma non ha riprodotto, quantomeno per le parti rilevanti, il contenuto degli atti (domanda di insinuazione e ricorso in opposizione)su cui le censure si fondano, né ha allegato tali atti al ricorso. Resta quindi precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del procedimento di merito, di verificare se davvero la domanda di ammissione, pur difettando della precisa indicazione del titolo invocato a fondamento della richiesta di ammissione al privilegio, potesse essere interpretata nel senso preteso dalla ricorrente.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 , di cui 200 per esborsi, oltreIVA , Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. Così deciso in Roma,nella camera di