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Decreto — n. 1557/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1557/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1557/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27262/2021 R.G. proposto da : VIBERTI + 39 S.R.L., elettivamente domiciliata in Torino, alla via San Quintino n. 17, presso lo studio dell’avvocato PAMPALONI RODOLFO (PMPRLF62H25L219B) che larappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in C uneo, al Corso Nizza, 16, presso lo studio dell’avvocato PAROLA GIANMARIO (PRLGMR60A19B033L) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.976/2021 depositata il 26/08/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1557/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia domanda tardiva di ricusazione rinuncia all'eredità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27262/2021 R.G. proposto da : VIBERTI + 39 S.R.L., elettivamente domiciliata in Torino, alla via San Quintino n. 17, presso lo studio dell’avvocato PAMPALONI RODOLFO (PMPRLF62H25L219B) che larappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in C uneo, al Corso Nizza, 16, presso lo studio dell’avvocato PAROLA GIANMARIO (PRLGMR60A19B033L) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.976/2021 depositata il 26/08/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,