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Decreto — n. 1550/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1550/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1550/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17450/2024 R.G. proposto da : SOLIS S.P.A., elettivamente domiciliata presso i domicili digitali avvgianlucadiblasio@cnfpec.it, teresageniola@pec.giuffre.it ed avvalessandroperrucci@pec.it, presso gli Avvocati Gianluca Di Blasio (DBLGLC70D20G482B), Alessandro Perrucci (PRRLSN76C28G482L) e Teresa Geniola (GNLTRS53R56D803U), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro ITALIA T1 RONCOLO S.R.L. e PIANO MULINO S . R . L . , entrambe elettivamente domiciliate in R oma, P iazza di S anta A nastasia n . 7, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Pera (PRERRT64E03H501Y) che lerappresenta e difende . -controricorrenti- nonchécontro AEGA ASA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 89, presso lo studio dell’ A vvocato Francesco Paolo Bello (BLLFNC75C29A662O) che larappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1550/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOLIS S.P.A., elettivamente domiciliata presso i domicili digitali avvgianlucadiblasio@cnfpec.it, teresageniola@pec.giuffre.it ed avvalessandroperrucci@pec.it, presso gli Avvocati Gianluca Di Blasio (DBLGLC70D20G482B), Alessandro Perrucci (PRRLSN76C28G482L) e Teresa Geniola (GNLTRS53R56D803U), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro ITALIA T1 RONCOLO S.R.L. e PIANO MULINO S . R . L . , entrambe elettivamente domiciliate in R oma, P iazza di S anta A nastasia n . 7, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Pera (PRERRT64E03H501Y) che lerappresenta e difende . -controricorrenti- nonchécontro AEGA ASA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 89, presso lo studio dell’ A vvocato Francesco Paolo Bello (BLLFNC75C29A662O) che larappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST.

Parole chiave

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spese di esecuzione accollo delle spese procedurali rimborso delle spese spese di sostentamento spese susseguenti spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17450/2024 R.G. proposto da : SOLIS S.P.A., elettivamente domiciliata presso i domicili digitali avvgianlucadiblasio@cnfpec.it, teresageniola@pec.giuffre.it ed avvalessandroperrucci@pec.it, presso gli Avvocati Gianluca Di Blasio (DBLGLC70D20G482B), Alessandro Perrucci (PRRLSN76C28G482L) e Teresa Geniola (GNLTRS53R56D803U), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro ITALIA T1 RONCOLO S.R.L. e PIANO MULINO S . R . L . , entrambe elettivamente domiciliate in R oma, P iazza di S anta A nastasia n . 7, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Pera (PRERRT64E03H501Y) che lerappresenta e difende . -controricorrenti- nonchécontro AEGA ASA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 89, presso lo studio dell’ A vvocato Francesco Paolo Bello (BLLFNC75C29A662O) che larappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST.

DI BOLZANO,n. 52/2024 , depositata il 17/05/2024 , Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 4 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis