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Decreto — n. 1545/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1545/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15609/2024 R.G. proposto da : ZAPPONE ANGELO S.R.L., elettivamente domiciliata in Campobasso, alla V ia M azzini n . 40/B , DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Aldo De Benedittis (DBNLDA58T02B519S) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia PO n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Caputi GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente agli A vvocati Alberto Toffoletto (TFFLRT60E06F205C) e Marco Pesenti (PSNMRC63E05F205W). - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, n. 362/2023,depositata il 28/11/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1545/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZAPPONE ANGELO S.R.L., elettivamente domiciliata in Campobasso, alla V ia M azzini n . 40/B , DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Aldo De Benedittis (DBNLDA58T02B519S) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia PO n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Caputi GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente agli A vvocati Alberto Toffoletto (TFFLRT60E06F205C) e Marco Pesenti (PSNMRC63E05F205W). - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, n. 362/2023,depositata il 28/11/2023.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili recupero delle spese esecutive anticipo delle spese spese susseguenti spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricors i (principale ed incidentale) devono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15609/2024 R.G. proposto da : ZAPPONE ANGELO S.R.L., elettivamente domiciliata in Campobasso, alla V ia M azzini n . 40/B , DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Aldo De Benedittis (DBNLDA58T02B519S) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia PO n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Caputi GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente agli A vvocati Alberto Toffoletto (TFFLRT60E06F205C) e Marco Pesenti (PSNMRC63E05F205W). - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, n. 362/2023,depositata il 28/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i, rispettivamente ricorrente principale e ricorrente incidentale, abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i (principale ed incidentale) devono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto l’intero giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 20/01/20