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Decreto — n. 1543/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural extinction due to lack of acceptance by one co-defendant.

Numero d'incarto Decreto — n. 1543/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceedings extinguished because the appellant's withdrawal was accepted by only one of the two co-respondents, leaving the other party without representation. Although the withdrawal met formal requirements under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court noted that the opposing party's lawyer lacked authority to resist the appeal on behalf of the unrepresented co-respondent. Consequently, the judgment was issued without a substantive ruling on the merits, assigning procedural costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When an appellant withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished, but if the opposing party consists of multiple persons and only some accept the withdrawal, the court must rule on the extinction of the entire proceeding if the unrepresented portion cannot effectively resist.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal of appeal partial acceptance code of civil procedure procedural costs lack of representation virtual default procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
ma occorre statuire sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale con la parteresistente (Maurizio Mattii) che non ha accettato; ritenuto, altresì che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c.,come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
art. 391 c.p
ma occorre statuire sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale con la parteresistente (Maurizio Mattii) che non ha accettato; ritenuto, altresì che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8854/2021 R.G. proposto da : MATTII STEFANO, MAURI MARIA LUISA, rappresentatie difesi dall'avvocato MATTII STEFANO (MTTSFN58H19F520U) -ricorrente- contro MATTII ALESSANDRO, MATTII MAURIZIO, rappresentatie difesi dall'avvocato CIMINO MAURO (CMNMRA50M30E897L) -controricorrenti- nonchè contro PINOTTI MARIA FRANCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.946/2020 depositata il 23/09/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione d el controricorrente Mattii Alessandro che h a provveduto alla sottoscrizione dell’atto di accettazione oltre ad avere documentato il rilascio di procura ad hoc al proprio legale sottoscritta solo da lui;

Rilevato che l’accettazione della rinuncia non risulta sottoscritta da Maurizio Mattii e che la procura conferita al legale di entrambi i controricorrentiper la resistenza al ricorso non reca quest o potere, essendo strettamente finalizzata alla difesa in sede di legittimità; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. ma occorre statuire sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale con la parteresistente (Maurizio Mattii) che non ha accettato; ritenuto, altresì che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 ; ritenuto, infine, che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia in relazione alla parte controricorrente Mattii Alessandro ma che alla luce dell’esame del ricorso e controricorso, ai limitati fini della valutazione della soccombenza virtuale; i motivi di ricorso non superano la soglia dell’ammissibilità e deve, conseguentemente applicarsi il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico della parte rinunciante le spese processuali in favore di Mattii Maurizio da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.