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Decreto — n. 1527/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 1527/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal waiver. The plaintiff, representing the Municipality of Rende, voluntarily renounced the lawsuit against the bankruptcy administrator, citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the plaintiff had explicitly terminated the legal dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of the lawsuit extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal waiver extinction of proceedings plaintiff renunciation Cassation appeal dismissal ritiro dell'atto procedurale sospensione della procedura di fallimento ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19500/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI RENDE, elettivamente domiciliato in COSENZA VIALE G. MANCINI 188 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato OLIVERIO AURORA (LVRRRA75S70H224T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO VALLE CRATI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.684/2024 depositata il 10/06/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/01/202