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Ordinanza Interlocutoria — n. 1463/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1463/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1463/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. Udito il Pubblico Ministero nella persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione. FATTO E DIRITTO Ritenuto che nel corso del procedimento proposto con il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione n. 24312/2023, pubblicata in data 9 agosto 2023, la ricorrente Avvocato TAMARA SALDARELLI ha presentato in data 20 gennaio 2025 istanza di ricusazione; ritenuto che il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione è iscritto al n. 24155/2023 R.G. (cui è unita l’iscrizione avvenuta sotto il n. 24287/2023R.G.) ed è fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per l’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 di fronte a un collegio presieduto dal Presidente Franco De Stefano e composto dai consiglieri Cristiano Valle, Pasquale Gianniti, Raffaele Rossi e Pasqualina Lina Condello; ritenuto che nell’istanza di ricusazione la ricorrente Avv.

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1463/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Udito il Pubblico Ministero nella persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione. FATTO E DIRITTO Ritenuto che nel corso del procedimento proposto con il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione n. 24312/2023, pubblicata in data 9 agosto 2023, la ricorrente Avvocato TAMARA SALDARELLI ha presentato in data 20 gennaio 2025 istanza di ricusazione; ritenuto che il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione è iscritto al n. 24155/2023 R.G. (cui è unita l’iscrizione avvenuta sotto il n. 24287/2023R.G.) ed è fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per l’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 di fronte a un collegio presieduto dal Presidente Franco De Stefano e composto dai consiglieri Cristiano Valle, Pasquale Gianniti, Raffaele Rossi e Pasqualina Lina Condello; ritenuto che nell’istanza di ricusazione la ricorrente Avv.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero opposizione di terzo domanda tardiva di ricusazione procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di essere sentito
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24155/2023 R.G. proposto da : SALDARELLI TAMARA, elettivamente domiciliato in RENDE S QUASIMODO N 12, presso lo studio dell’avvocato SCONZA ANTONIO (SCNNTN66M31H501G) che larappresenta e difende -ricorrente- contro BENVENUTI FRIDA, BARBUTO MARIA, BENVENUTI ANNA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA PO N. 1,, presso lo studio dell’avvocato PARLATI STEFANO (PRLSFN59C12F839T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro CLARIZIA LUCIO, CIOFFI MANLIO, CARDONE AUGUSTO, D’AVINO GIUSEPPE, FIALE GIUSEPPE, RETOLATTO ANTONIO, RICCI ROSSELLA, SCAFATO EMANUELE ITALO, VERRONE GIANCARLO -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24312/2023 depositata il 09/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. Udito il Pubblico Ministero nella persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione. FATTO E DIRITTO Ritenuto che nel corso del procedimento proposto con il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione n. 24312/2023, pubblicata in data 9 agosto 2023, la ricorrente Avvocato TAMARA SALDARELLI ha presentato in data 20 gennaio 2025 istanza di ricusazione; ritenuto che il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione è iscritto al n. 24155/2023 R.G. (cui è unita l’iscrizione avvenuta sotto il n. 24287/2023R.G.) ed è fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per l’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 di fronte a un collegio presieduto dal Presidente Franco De Stefano e composto dai consiglieri Cristiano Valle, Pasquale Gianniti, Raffaele Rossi e Pasqualina Lina Condello; ritenuto che nell’istanza di ricusazione la ricorrente Avv.

TAMARA SALDARELLI ricusa sia il Consigliere Giacomo Travaglino, Presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza n. 24312/2023, oggetto della querela nullitatis e del ricorso per revocazione, sia i componenti del collegio chiamato a decidere il ricorso di cui si tratta all’adunanza del 22 gennaio 2025, non nominativamente indicati e ricusati semplicemente in quanto appartenenti alla Terza Sezione Civile; ritenuto che il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione , con provvedimento del 21 gennaio 2025, ha fissato per la trattazione dell’istanza di ricusazione proposta nel ricorso n. 24155/2023 R.G. l’adunanza camerale partecipata del 21 gennaio 2025 ore 15:00 davanti al Collegio della Prima Sezione Civile, Presidente Alberto Giusti, componenti Laura Tricomi, Rosario Caiazzo, Filippo D’Aquino Relatore, Eleonora Reggiani, sul rilievo che la parte istante ha ipotizzato la ricusazione di tutti i magistrati della Terza Sezione Civile; ritenuto che nell’udienza partecipata fissata a seguito del decreto del Presidente Aggiunto la parte istante non è intervenuta, mentre è intervenuto Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza.

Considerato che l’istanza di ricusazione depositata dall’Avv. SALDARELLI nel proc. n. 24155/2023 R.G. fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per il 22 gennaio 2025, si appalesa, ictu oculi, manifestamente inammissibile; che, infatti, l’istanza suppone il difetto di terzietà-indipendenza e imparzialità in capo a un magistrato, il Consigliere Giacomo Travaglino, per ragioni assolutamente generiche, senza neppure considerare che il suddetto magistrato, presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza impugnata, non è componente del collegio che è chiamato a deliberare sulla proposta querela nullitatis e sull’impugnazione per revocazione; che, inoltre, la ricusazione dei componenti del collegio della Terza Sezione Civile chiamato a deliberare, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025, sul ricorso per querela nullitatis e revocazione, in quanto appartenenti alla Terza Sezione Civile, è del pari assolutamente generica e non contiene in nessun modo l a specificazione delle ragioni che determinerebbero, ad avviso della ricorrente, l’incompatibilità a far parte del collegio decidente, non essendo neppure ipotizzata una qualche minima riconducibilità dell’istanza a uno dei casi per i quali il codice di procedura civile prevede la ricusazione di un giudice; considerato che, sebbene la parte istante richiami reiteratamente documenti in atti, che dimostrerebbero il supposto difetto di imparzialità-indipendenza dei giudici ricusati, dalla documentazione in atti il denunciato difetto non emerge e non risulta in alcun modo; considerato che l’istituto della ricusazione non può essere piegato a una finalità di sottrarre l’esame del ricorso al giudice naturale precostituito per legge; che sussistono i presupposti, in considerazione della assenza di specificità dell’istanza di ricusazione, per l’applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 54 cod. proc. civ, che va determinata in € 200,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dall’Avv. TAMARA SALDARELLI nel procedimento di cui in premessa, 24155/2023 R.G.; condanna l’Avv. TAMARA SALDARELLI alla pena pecuniaria di € 200,00; dispone che a cura della Cancelleria della Prima Sezione Civile il presente provvedimento, unitamente al fascicolo nel quale è stata presentata l’is