Cassation court dismisses bankruptcy appeal as insufficient debts were proven and procedural requirements were not met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellant failed to prove sufficient unsecured debts exceeding the statutory threshold. The lower court correctly rejected the claimant's argument that debts listed in the liquidation balance sheet were merely prudential estimates, noting that enforceable payment orders confirmed their existence. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision due to the lack of admissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 l.fall.; Art. 360, 1° co., n. 4 cod. proc. civ.: An appeal against a bankruptcy declaration is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the unsecured debts exceed the statutory threshold or if the appeal is based on nullity grounds not substantiated by the record.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
CHI PROJECT s .r.l. in liquidazione , in persona del la liquidatrice, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Giancarlo Ferrami, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato Walter Pacelli, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.; elettivamente domiciliatain Terni,alla viadelle Portelle, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Ferrami.
RICORRENTE contro CURATOREdel fallimento della “ Tedeschi Project ” s.r.l., in persona del dottor Andrea Schiarelli. INTIMATO e BERRALUCA – c.f. BRRLCU90A20L483R - INTIMATO avverso la sentenza n. 433– 12 / 2 9 . 7 .20 2 1 Corte d’Appello di Perugia , udita la relazione nella camera di consiglio del 15gennaio 202 5 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Con ric orso ex art. 6 l.fall. a l Tribunale di Spoleto depositato in data 1.2.2021 Luca Berra chiedeva dichiararsi il fallimento della “ Tedeschi Project” s.r.l. in liquidazione.
Deduceva di esser creditore della “Tedeschi Project” per l’importo di euro 23.654,19, comprensivo di interessi e spese, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 2.Con sentenza n. 7/2021 il Tribunale di Spoletodichiarava il fallimento della “TedeschiProject” s.r.l. in liquidazione. 3.La “Tedeschi Pro ject” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo . Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resisteva il creditore istante, Luca Berra. Non si costituivail curatore del fallimento. 4.Con sentenza n. 433/2021 la Corte di Perugia rigettava il reclamo.
Premetteva, la Corte di Perugia, inordine all’unico punto controverso, ossia in ordine alla sussistenza di debiti scaduti ed insoluti per unimporto almeno pari ad euro 30.000,00, che il bilancio finale di liquidazione della fallita s.r.l. recava indicazione di debiti per unasomma di euro 79.028,99. Indi evidenziava che il bilancio regolarmente approvato costituiva , a l riguardo,prova ai sensi dell’art. 2709 cod. civ. Evidenziava al contempo che l’assunto della reclamante, secondo cui i debiti appostati in bilancio erano oggetto di contestazione ed erano stati iscritti in ossequio unicamente ad un criterio prudenziale, non aveva rinvenuto alcun riscontro e risultava smentito dal titolo monitorio chiesto ed ottenuto dal creditore ricorrente, la cui pretesa era senz’altro esigibile. 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Tedeschi Pro ject” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Ilcuratore del fallimento d ella “ Tedeschi Pro ject” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il creditore Luca Berra. 6.La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., ovvero per motivazioneapparentee gravemente insufficiente. Deduce che:
a) la motivazione dell’impugnato dictum è irriducibilmente contraddittoria(cfr. ricorso, pag. 5)nella parte in cui ha negato qualsiasi valenza alle contestazioniconcernenti i debiti indicati in bilancio (cfr. ricorso, pag. 6 ) ;
b) ha fornito documentale riscontro della pendenza, su sua iniziativa ed in concomitanza con la pendenza dell’istruttoria prefallimentare, di ben quattro procedimentigiudiziali nei confronti d e i soggetti assuntisi suoi creditori e le cui pretese, benché né scadut e né esigibili , erano stat e appostat e per ragioni prudenziali nel bilancio finale di liquidazione(cfr. ricorso, pag. 6);
c) unicamente la pretesa creditoria azionata da Luca Berra era scaduta ed esigibile e nondimenoche trattasi di pretesa di importo inferiore ad euro 30 .000,00 (cfr. ricorso, pag. 6).8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione ofalsa applicazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art.2709 cod. civ. Deduce cheè necessario che l’accertamento del credito si fondi “su dati che non possono essere poi smentiti nel prosieguo del procedimento endofallimentare” (così ricorso, pag. 9). 9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia - subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa oggetto di discussione. Deduce chela Corte di Perugia non ha tenuto conto :
a) dell’esistenza di ben quattroprocedimenti giudiziari pendenti al momento del deposito del ricorso di fallimento (cfr. ricorso, pag. 10 ) ;
b) della pendenza innanzi al Tribunale di Pordenone dell’opposizioneal decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ditta “Roberto Muccignat ” per il preteso credito di euro 22.321,27, decreto non munito di provvisoria esecutività e “pertanto non scaduto e non esigibile” (così ricorso, pag. 10);
c) della pendenza innanzi al Tribunale di Treviso dell’opposizioneal decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla “ Milanese Gino” s.n.c. per il preteso credito di euro 19.083,42, decreto non munito di provvisoria esecutività e “pertanto non scaduto e non esigibile” (così ricorso, pagg. 10 - 11);
d) della pendenza innanzi al Giudice di Pace di Pordenone dell’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ditta “ Starwood ” per il preteso credito di euro 1.859,78, decreto non munito di provvisoria esecutività (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce altresì che:
e) in data 26.3.2021 ha provveduto ad estinguere il residuo credito – figurante tra le passività - di euro 4.243,90 vantato nei suoi confronti dall’Agenziadelle Entrate (c fr. ricorso, pag. 1 1 ) ;
f) la Corte di Perugia non ha tenuto conto delle contestazioniformulate con l’esperito reclamo avverso l’accertamentoincidentale, cui il Tribunale di Spoleto aveva fatto luogo, circa i l quantumdel credito preteso da Luca Berra (cfr. ricorso, pag. 12) ;
g) il Tribunale di Spoleto néaveva tenuto conto – e tanto si era addotto con l’esperito reclamo – dell’avvenuta corresponsione a Luca Berra, mercé bonifico bancario del 3.12.2018, dell’importo di euro 3.000,00(cfr. ricorso, pag.
13) n é aveva tenuto conto – e tanto parimenti si era addotto con l’esperito reclamo – delle contestazioni formulate in merito alle richieste di Luca Berra di rimborso-spese per le trasferte all’estero(cfr. ricorso, pag g. 13 - 14 ) , di corresponsione degli emolumenti per ferie e permessi non goduti e di pagamento degli interessi (cfr. ricorso, pag. 14). 10.I motivi di ricors o sono evidentemente connessi , tanto più che il terzo mezzo ripropone, sub speciedi “omesso esame”, la medesima censura veicolata dal primo mezzo;se ne giustifica, dunque, la disamina contestuale; essi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.
11. Si è in precedenza fornita analitica enunciazione dei passaggi motivazionali cui è ancorato l’impugnato dictum, in forza dei quali , seppur sinteticamente, la corte di merito ha dato conto esaustivamente e congruamente dell’iterlogico/giuridico atto a sorreggere la sua pronuncia. In questi termini, innegabilmente, del tutto ingiustificata è la denuncia di motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr.
Cass. 21.7.2006, n. 16672), di motivazione “gravemente insufficiente” (tra le anomalie motivazionali rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte l’ “insufficienza” della motivazione non è più annoverabile) e di motivazione irriducibilmente contraddittoria. 12.Per altro verso, va rimarcato che , in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l.fall.,laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficienteun accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell ’ istante (cfr.
Cass.28.11.2018, n. 30827; Cass. sez. un 23.1.2013, n. 1521). Su tale scorta del tutto ingiustificata è la deduzione, veicolata del secondo mezzo, a tenor della quale “il Giudice non può dichiarare il fallimento, qualora il credito sia in contestazione ed oggetto di un giudizio pendente avanti ad altro Giudice” (così ricorso, pag. 8).
13. Per altro verso ancora, va ri badita, in ordine alla previsione dell’u.c. dell’art. 15 l.fall., l’elaborazione di questa Corte. Va ricordato l’insegnamento secondo cui il limite di fallibilità di cui all’art. 15, 9° co., l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d’impresa di modeste dimensioni oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l’inferiorità di un’esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell’istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d’ufficiodal tribunale sulla base delle predette emergenze (cfr.
Cass. (ord.) 25.6.2018, n. 16683, ove si soggiunge che ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento).Così,per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, 9° co., l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr.
Cass. (ord.) 14.11.2017, n. 26926). Su tale scorta, giacché la corte distrettuale ha statuito alla stregua delle risultanze del bilancio finale di liquidazione, del tutto ingiustificata, analogamente, è la deduzione, parimenti veicolata del secondo mezzo, a tenor della quale “di fatto si è determinata l’inversione dell’onere della prova” (così ricorso, pag. 8). 14.Il riscontroincidentale, cui la corte territoriale ha fatto luogo, delle ragioni di credito risultanti dal bilancio finaledi liquidazione della poi fallita s.r.l. deve reputarsi ineccepibile“in diritto” e congruo “in fatto”.
In relazione al primo profilo, l’accertamento “in diritto” , evidentemente, è suffragato dall’elaborazione di questa Corte – debitamente menzionata dalla Corte perugina –secondo cui il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709cod. c iv ., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (cfr.
Cass. 18.2.2016, n. 3190. Cfr. altresì Cass. 21.11.1983, n. 6935, secondo cuile deliberazioni dell’assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà che sta alla base della formazione della deliberazione stessa; ne deriva che, se nel bilancio sia incluso un debito che sarebbe estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione, l’approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce un atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell’atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere).
In relazione al secondo profilo, l’accertamento “in fatto”,id est la valutazione incidentale cui la corte d’appelloha atteso, evidentemente, non è inficiat o da alcuna forma di “anomalia motivazionale”: a fronte dell’iscrizione in bilancio e della conferma che se ne aveva alla luce del credito azionato da Luca Berra, inappuntabilmente la corte distrettuale ha consider ato inconsistenti le contestazioni addotte dalla reclamante, qui ricorrente. 15.Sotto altro profilo va ribadito che le pretese creditorie della ditta “ Roberto Muccignat”, della “MilaneseGino” s.n.c. e della ditta “Starwood” – alla stregua delle prospettazioni della stessa ricorrente –sono portate da decreti ingiuntivi.
A tale stregua, invano la ricorrente assume che i crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento chieste ed ottenute nei suoi confronti nonfossero né scadutiné esigibili. Altrettanto non utilmente la ricorrente adduce – in memoria –che “la sentenza impugnata ha ritenuto rilevanti debiti non ancora maturati sulla base del bilancio di liquidazione”. Risulta così fuor di luogoil rilievo (di cui peraltro non vi è riscontro “autosufficiente”)della ricorrente –di cui in memoria – secondo cui, “ ai fini della dichiarazione di fall imento, non possono essere considerati debiti esigibili quelli indicati nel bilancio come tali entro dodici mesi”.
E ciò tanto più che questa Corte spiega da tempo, in tema di obbligazioni prive del termine per l’adempimento, che, siccome l ’ art . 1183 cod . civ . non prevede l’impiego di formule sacramentali néper la richiesta al giudice di fissare detto termine néper il conseguenziale provvedimento, è possibile individuare tale richiestanel ricorso per l’emanazione del decreto ingiuntivo ed individuare il provvedimento di fissazione del termine nel decreto pronunziato in accoglimento di essa(cfr. Cass. 16.1.1969, n. 89). Ovviamente, onde escludere l ’ esigibilità dei crediti non ha va lenza i l difetto della provvisoria esecutività, difetto che, propriamente,osta alla configurazione dell’ingiunzione di pagamento quale di titolo esecutivo (art. 474, 1° co., n. 1, cod. proc. civ.).
16. Il quantum dell e pretese creditorie azionate dalla ditta “Roberto Muccignat” e dalla “Milanese Gino” s.n.c. d à riscontro , di per sé, del superamentodella soglia di cui all’u.c. dell’art. 15 l.fall. Cosicché divengono vane, segnatamente, e la considerazione del credito della ditta “Starwood” e le contestazioni addotte in ordine al quantum del credito di Luca Berra.
17. Il curatore del fallimento della “Tedeschi Project” s.r.l. in liquidazionee Luca Berranon hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma n