Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Lamaplast SRL, did not act within the deadline, while the respondent argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19255/2022 R.G. proposto da : TEDOLDI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N 38, presso lo studio dell’avvocato FRANCUCCI FULVIO (FRNFLV62A05H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARULLI SAVINO (MRLSVN49M08B157C) -ricorrente- contro FALLIMENTO LAMAPLAST SRL, elettivamente domiciliato in MANTOVA VIA DE CANAL 6, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI CARLO (BRBCRL66D02E897Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MANTOVA i n n .1137/2021 depositato il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg