Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Banco BPM S.p.A., filed a cassation appeal against a second-instance judgment involving Day Work Soc. Coop. a R.L., but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request the decision of a cassation appeal within forty days of the proposal of termination constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12865/2024 R.G. proposto da : BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANZONE BRUNO (MNZBRN64R02H501Y) -ricorrente- contro FALLIMENTO DAY WORK SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliato in VILLA CARCINA VIA SAN LORENZO, N. 3/A DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato QUARANTA ANTONIO (QRNNTN78B14B157L) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.974/2024 depositata il 02/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.