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Decreto — n. 1310/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 1310/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing a bankruptcy debtor, did not respond to the procedural proposal, while the opposing party argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty day period formal renunciation cassation appeal dismissal procedural silence case closure proposal prodotto infiammabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28086/2022 R.G. proposto da : DI CAPUA TOMASO O TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato STODUTO GIORGIO (STDGRG64M01I158X) rappresentato e difeso dall'avvocato FALCONE MAURIZIO (FLCMRZ67E01I158H) -ricorrente- contro FALLIMENTO DI CAPUA DI TOMASO DI CAPUA C SAS NONCHE' SOCIO ACCOMANDATARIO DI CAPUA TOMASO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Danimarca, 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GIULIO ANTONIO (VLRGNT69P21D643C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TOD'S SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1506/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 3.800,00 per compensi, oltre agli accessori d