Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing a bankruptcy debtor, did not respond to the procedural proposal, while the opposing party argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28086/2022 R.G. proposto da : DI CAPUA TOMASO O TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato STODUTO GIORGIO (STDGRG64M01I158X) rappresentato e difeso dall'avvocato FALCONE MAURIZIO (FLCMRZ67E01I158H) -ricorrente- contro FALLIMENTO DI CAPUA DI TOMASO DI CAPUA C SAS NONCHE' SOCIO ACCOMANDATARIO DI CAPUA TOMASO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Danimarca, 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GIULIO ANTONIO (VLRGNT69P21D643C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TOD'S SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1506/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 3.800,00 per compensi, oltre agli accessori d