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Decreto — n. 1309/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1309/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1309/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5712/2024 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in BARI TREVISANI, 153 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE (GRFLSN68D20A662K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALLELONGA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA FRANCESCO (BRSFNC78R16F537N) rappresentato e difeso dall'avvocato SIVIGLIA PIETRO (SVGPTR72L15F112M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.659/2023depositata il 11/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1309/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Parole chiave

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computo dei contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi credito di contributi contributo alle spese d'amministrazione assistenza amministrativa fiscale internazionale lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5712/2024 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in BARI TREVISANI, 153 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE (GRFLSN68D20A662K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALLELONGA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA FRANCESCO (BRSFNC78R16F537N) rappresentato e difeso dall'avvocato SIVIGLIA PIETRO (SVGPTR72L15F112M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.659/2023depositata il 11/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.