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Ordinanza — n. 1162/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency and preclusion of unappealed issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1162/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Immobiliare Erre S.r.l. against the District Court inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant argued that the appellate court failed to recognize the nullity of a maximum overdraft fee due to lack of cause, but the court found the appeal lacked autosufficiency as it did not specify the exact document or location of the evidence. Furthermore, the court determined the issue was precluded because the appellant had not raised it during the appeal phase, rendering it barred from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to meet the principle of autosufficiency by not identifying the specific document or section containing the contested facts, or if the issue was not raised in the prior instance and thus became precluded by res judicata.

Parole chiave

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cassation appeal autosufficiency principle lack of cause preclusion of issue res judicata overdraft fee nullity procedural inadmissibility spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
― Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de gli artt.1325 e 1418 c.c.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, exart. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022
6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022).
Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184
Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass.
Cass. 4 aprile 2022, n. 10761
28184; Cass. 4 aprile 2022, n. 10761) , il tutto, in conformità a i principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.
CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021
10761) , il tutto, in conformità a i principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 ( Sez.
Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022
Italia del 28 ottobre 2021 ( Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2849anno 2022 proposto da: IMMOBILIARE ERRE S.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato Biagio Riccio in forza di procura su foglio separato , presso cui è domiciliata in Cardito (NA), ViaCesare Battisti n. 24 ; ricorrente contro INTESA SANPAOLO S.P.A. , rappresentat a e difes a dall’avvocato Giovanni Di Bartolomeoin forza di procura speciale su foglio separato, presso cui è domiciliata in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 28; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 926 /2021 pubblicata in data 04/08/2021, notificatail 15/11/2021.

Sez. I–RG 2849/2022 camera di consiglio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal consigliere relatore Guglielmo Garri. FATTI DI CAUSA 1. ― Immobiliare Erre s.r.l. ha convenuto in giudizio Banca dell’Adriatico s.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità di clausole relative ad interessi anatocistici e a cms viziate da mancanza di causa ed indeterminatezza con condanna della Banca alla ripetizione dell’indebito nonchéal risarcimento dei danni con riguardo ai contratti di conto corrente intrattenuti con l’istituto di credito.

Inoltre, ha dedotto l’applicazione in alcuni trimestri di tassi d’interesse oggettivamente usurari nonché l’usura soggettiva. 2. ― Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda. 3. ― La società ha interposto ap pello assistito da tre motivi . La corte distrettuale ha respinto l’impugnazione escludendo la configurabilità della dedotta usura sopravvenuta. 4. ― L a sentenza è stata impugnata da lla società originaria attrice con ricorso per cassazione assistito da un solo motivocui la banca ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ― Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de gli artt.1325 e 1418 c.c. per non avere il giudice di appello accertato la nullità della commissione di massimo scoperto per carenza di causa con conseguente restituzione al cliente delle somme Sez. I–RG 2849/2022 camera di consiglio corrisposte a tale titolo. Precisa la difesa della ricorrente che nella CTU e nelle sentenze di merito non è chiarito se la cms abbia operato entro il fido o extra fido. 6.

― I l motivo , e con esso il ricorso, è inammissibile . Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, exart. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Lo stesso principio, inoltre, richiede anche che il ricorrente specifichiin quale sede processuale il documento risulti prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile(p. es.

Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 4 aprile 2022, n. 10761) , il tutto, in conformità a i principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 ( Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 –01). Ciò premesso, gli odierni ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale daconsentire a questa Corte di individuare se ed in quale parte dell’atto di appello sia stata ipoteticamente sollevata la questione dedotta in primo grado relativa alla assenza di causa della commissione di massimo scoperto: il che assume particolare rilevanza laddove si consideri che, al contrario, dalla sentenza Sez.

I–RG 2849/2022 camera di consiglio d’appelloemerge che la odierna ricorrente non aveva impugnato la sentenza di primo grado con riferimento a tale questione, che pertanto è da ritenersi preclusa in Cassazione per intervenuto passaggio in giudicato per mancata impugnazione. In conclusione, il ricorso è inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso