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Ordinanza — n. 1125/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of pertinence and attempt to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1125/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by ARPACAL against the Calabria Region's appellate judgment inadmissible. The appellant argued that the Region breached its good faith by confirming a deadline that was already known to be impossible to meet. The court rejected this claim as lacking pertinence because the lower court correctly identified the appellant's prior knowledge of the deadline as negating any reasonable reliance on the subsequent notice.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks pertinence or specificity, or if it attempts to re-evaluate facts and evidence, which is the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of pertinence re-evaluation of facts good faith administration reasonable reliance termine per l'anticipo spese inosservanza del termine aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6847/2020 R.G. proposto da : AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - ARPACAL , elettivamente domiciliat a in Roma Via Lima 28, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cosco (CSCGPP75A28F205P),rappresentat a e difes a dall'avvocato Alfredo Gualtieri (GLTLRD49M10C352P) -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino 12, presso lo studio dell’avvocato Graziano Pungì (PNGGZN63P22D257B) rappresentata e difes a dall'avvocato Dianora De Nobili (DNBDNR67E62C352R) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1847/2019,depositata i l 1.10. 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2025 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 21.1.2014 l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (di seguito, breviter , ARPACAL) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria per sentir accertare il suo obbligo di corrisponderle la somma di € 2.237.138,10, pari alla spesa rendicontata, sostenuta e anticipata per l’acquisto di un immobile destinato a «dorsale laboratoristica» del Dipartimento provinciale di Cosenza, nel Comune di Castrolibero, contrada Andreotta, via Leonardo da Vinci 49 e 51, con conseguente condanna della Regione al risarcimento dei danni, inclusi interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda ARPACAL ha invocato il decreto del Dirigente generale del Dipartimento Politica e Ambiente della Regione Calabria n. 1876 del 31.10.2008, che aveva impegnato la somma di € 4.142.146,26 per una serie di interventi previsti nella misura 1.9 POR Calabria 2000/2006, tra cui era incluso anche l’acquisto dell’immobile in Cosenza, destinato a «dorsale laboratoristica». Ha resistito alla domanda la Regione convenuta, assumendo che il finanziamento era condizionato all’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti da parte di ARPACAL entro il 31.12.2010, mentre l’attrice aveva aggiudicato definitivamente la gara in questione solo il 3.3.2011 e aveva stipulato l’atto di compravendita il 7.3.2011.

2. Il Tribunale adito con sentenza del 25.11.2016 ha rigettato la domanda di ARPACAL a spese compensate. 3.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello ARPACAL, a cui ha resistito la Regione appellata, proponendo appello incidentale in punto eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, implicitamente respinta dal Tribunale. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza n.1847 del 1.10.2019 ha respinto entrambi gli appellia spese compensate.

4. La Corte di appello, quanto all’appello incidentale, ha ritenuto che la controversia attenesse alla fase esecutiva di un finanziamento pubblico in considerazione della dedotta mancata aggiudicazione definitiva della gara entro il termine stabilito e che pertanto la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario. Quanto al merito, secondo la Corte catanzarese , con l’aggiudicazione solo provvisoria della gara avvenuta il 3.6.2009 ARPACAL non aveva soddisfatto la condizione prevista per l’erogazione del finanziamento pubblico, che esigeva che gli impegni giuridicamente vincolanti – e quindi l’aggiudicazione definitiva - fossero assunti entro il 31.12.2010.

Né si poteva ritenere che l’aggiudicazione definitiva fosse tacitamente scattata per il decorso dei trenta giorni previsti dall’art.12 del d.lgs. 163 del 2006, che determinano solo l’effetto della tacita approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. La Corte territoriale ha poi escluso che la dedotta illiceità colposa della condotta della Regione Calabria incidesse sulla causazione dei danni lamentati per lesione del legittimo affidamento dal momento che sussisteva la prova documentale della piena consapevolezza di ARPACAL di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva entro la fine del 2010. 5.Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto ricorso per cassazione ARPACAL, svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 27.5.2020 ha proposto controricorso la Regione Calabria, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2043 cod.civ. con riferimento alla determinazione da parte della Regione del suo legittimo affidamento ai fini dell’applicazione della norma sull’illecito extracontrattuale nonché degli articoli 3 e 97 Cost. sul principio generale di comportamento secondo buona fede della Pubblica Amministrazione.

Secondo la ricorrente vi era stata lesione del suo legittimo affidamento con la conseguente responsabilità aquiliana della Regione ex art.2043 cod.civ., per effetto de lle comunicazioni regionali (nota n.9148 del 22.10.2020), che avevano affermato e confermato che fosse sufficiente per la finanziabilità dell’intervento la sola aggiudicazione provvisoria (in concreto effettuata il 3.6.2009) entro la fine dell’anno 2010. 7.Il motivo appare inammissibile per una duplice ragione. Da un lato, fanno difetto pertinenza e specificità della censura perché la ricorrente non affronta e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata che, a pagina 13, ha fatto leva sul fatto, dimostrato in particolare dalla nota di riscontro di ARPACAL n.19300 del 22.12.2010, che l’attuale ricorrente era «perfettamente consapevole della necessità dell’aggiudicazione definitiva entro il termine più volte richiamato» e aveva anzi confermato alla Regione di « essere nelle condizioni di assicurare l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2010.» Proprio ciò ha indotto la Corte di Catanzaro ad affermare (pag.13, penultimo capoverso) che «La consapevolezza da parte di ARPACAL del termine entro cui adempiere ai propri obblighi priva di idoneità a ingenerare un affidamento incolpevole meritevole di fiducia l’inciso contenuto nella nota prot. n.9148 del 22 dicembre 2010».

Per altro verso, il motivo, formulato in termini di violazione di legge, mira in realtà a sollecitare da parte della Corte di legittimità una non consentita revisione della valutazione delle prove e un diverso accertamento di fatto circa la ricorrenza dello stato soggettivo dell’affidamento incolpevole in capo ad ARPACAL. Ed è ben noto che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27.12.2019).

8. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric