Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 956/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new matter and change of cause of action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 956/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a novel legal argument regarding the accessory nature of the mortgage that had not been examined in the lower court. The appellant argued that a judicial decree acquired finality despite lacking a definitive enforceability order before bankruptcy, while the bankruptcy trustee did not defend the case. The court rejected this as a change of cause of action since the appellant had already joined the bankruptcy estate as a creditor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 98 l. fall.; Art. 136 c.p.c.: An appeal introducing a new matter of investigation or a change of the cause of action is inadmissible when the facts and legal basis have already been examined in the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
change of cause of action inadmissible appeal bankruptcy opposition judicial decree enforceability mortgage accessory principle ipoteca legale del venditore ipoteca mobiliare ipoteca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52, 1° comma, l.fall.
Art. 93 l.fall.
Art. 647 c.p.c.
Art. 2808 c.c.
Art. 2855 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.05.2002 n.115
art. 642 c.p
art. 647 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr 31615/2020 proposto da: AUTOTRASPORTI CARAPELLA BATTISTA s.r.l., in persona del elgale rappresentante p.t., rappresenta ta e dife sa dagli avv.ti Daniele Manca Bitti (MNCDNL67L12H501S) , Giovanni Ferrari (FRRGNN63D20D150K) e Laura Strada (STRLRT60R66A060Z) , giusta procura in calce al ricorso –ricorrente- contro FALLIMENTO IMMOBILIARE PROMOPACK s.r.l. in liquidazione -intimato- avverso il decreto nr. 1582/2020 pronunciato in data 5/11/2020 dal Tribunale di Brescia ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Brescia, con decreto del 5/11/2020, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare Promopack s.r.l.in liquidazione proposta da Autotrasporti Carapell a Battista s.r.l. per ottenere , per quanto ancora interessa in questa sede, il riconoscimento della collocazione ipotecaria del credito, ammesso dal G.D. al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti eseguiti in favore di Promopack s.r.l.,portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma privo di decreto di definitiva esecutività,ex 647 c.p.c., anteriore al fallimento , in forza del quale l’opponente aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell’originaria debitrice, da questa trasferiti (nell’ambito di un atto di conferimento di ramo d’azienda) alla societàpoi fallita. 1.1 Iltribunale ha osservato che il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale, con conseguente opponibilità al f allimento anche ai fini del riconoscimento del privilegio ipotecario iscritto sulla base della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., solo quando sia munito di decreto di esecutorietà anterior e all'apertura della procedura concorsuale; ha aggiunto che in realtà l’opponente, quale creditrice di una società diversa dalla fallita, meramente munita di ipoteca nei confronti di quest’ultima, non avrebbe potuto avvalersi del procedimento di verifica e non avrebbe dovuto esser ricompresa fra i creditori concorrenti, ma che tuttavia il provvedimento del G.D., di ammissione del credito al chirografo, non impugnato dal curatore, era coperto da giudicato interno. 2 Autotrasporti Carapella Battist a s .r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi.

Il Fallimento Promopack Immobiliare s.r.l.non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1 Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 1° comma, 93 l.fall. e 647 c.p.c.: secondo la ricorrente il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inopponibile alla massa l’ ipoteca iscrittain forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore terzo rispetto al la fallit a , nei cui confronti il gravame era validamente sortoed era stato validamente iscritto in base a un titolo divenuto definitiv o - s tante l’avvenuta apposizione al provvedimento monitorio, sia pur in data successiva al fallimento di Immobiliare Promopack, della formula di cui all’art. 647 c.p.c. -in quanto nella specie avrebberodovuto trovare esclusiva applicazione ilprincipio di accessorietà tra credito garantito e ipoteca e il principio di sequela, e non la giurisprudenza di questa Corte in tema di inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell’apertura della procedura concorsuale. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2808 e 2855 c.c. per aver il tribunale erroneamente escluso collocazione ipotecaria al credito per spese legali,comprensive di quelle occorse per l’iscrizione dell’ipoteca. 2 Il primo motiv o è inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo. 2.1.

Invero - premesso che non si comprendono le ragioni per le quali Immobiliare Promopack s.r.l. , conferitaria dell’azienda d i Promopack s.r.l., rivestisse la mera qualità di terza datrice di ipoteca e non fosse invece tenuta anche in proprio al pagamento del debito, in solido con la conferente, ai sensi dell’art. 2560, 2° comma, c.p.c.- risulta evidente che la ricorrente (facendo proprio un rilievo del tutto superfluo – e forse errato - del tribunale) sviluppa nel motivo un tema d’ indagine del tutto nuovo, che non haminimamente formato oggetto del giudizio di merito e che non solo richiederebbe nuov e verifiche i n fatto (quanto all’affermat a opponibilità del l’ipoteca all’originaria debitrice, posto che il giudice a quonon ha accertato né se anch’essa fosse o meno fallita, né quando il provvedimento monitorio sia stato munito della formula di definitiva esecutorietà) ma che comporta un vero e proprio mutamento della causa petendi, in quanto Autotrasporti Carapella si è insinuata al passivo e ha proposto l’opposizione ex art. 98 l. fall. sul necessario presupposto di essere creditrice della fallita.

3. Poiché il fallimento non ha svolto difese, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. Così d