Italian Court dismisses lawyer's appeal claiming separate fee for sequester execution versus decision phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giorgio Costantino's appeal against a lower court's refusal to award a separate fee for executing a property sequester. The appellant argued that execution requires a distinct filing and fee under specific regulations, while the respondent contended the work was already covered by the decision phase fee. The court ruled that the execution of a sequester on real estate is merely the physical delivery of documents for registration, which is legally assimilated to the 'publicity act' included in the decision phase fee under the relevant ministerial decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 679 c.p.c.; Art. 4, comma 5, lett. d) DM 55/2014: The execution of a conservatory sequester on real estate via registration is a material act covered by the fee for the decisional phase, not requiring a separate fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23481/2019 R.G. proposto da : COSTANTINO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO (CSTGRG51B27A662M) rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO (CSTFNC78D29A662P) -ricorrente- contro FALLIMENTO SOCIETA' DI GESTIONE PER L'AEROPORTO DELLO STRETTO SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI, 2, presso lo studio dell’avvocato MISIANI MANUELE (MSNMNL85H23H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato PATERA DONATO (PTRDNT69C13D976Z) -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE REGGIO CALABRIA n. 16/2016 depositatoi l 29/05/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 29.5.2019, in parziale accoglimento del reclamo, ha liquidato a Giorgio Costantino la somma di € 20.801,00 per l’attività difensiva svolta a favore del Fallimento Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto s.p.a. nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della società fallita. Per quanto ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto che il compenso del legale per l’esecuzione del sequestro conservativo rientrasse nel compenso dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare e non ha, pertanto, liquidato un autonomo compenso per la fase esecutiva.
Avverso il predetto decreto Giorgio Costantino ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo. La Curatela del Fallimento società di gestione per l’aeroporto dello stretto s.p.a. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 25 L.F., 669 c.p.c., 2233 c.c.. e 4, comma 5, lett.
e) ed f) DM 55/2014. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente negato la liquidazione delle competenze per l’esecuzione del sequestro. In particolare, ad avviso del ricorrente, “sebbene il procedimento cautelare sia unitario, per l'esecuzione del sequestro conservativo occorre aprire un fascicolo diverso innanzi ad un altro giudice che, come nel caso di specie, può anche essere territorialmente diverso da quello che ha emesso il provvedimento”; “la trascrizione del sequestro costituisce la conclusione di un'attività professionale che l'art. 4, comma 5, lett.
e) ed f) impone di compensare autonomamente”.
2. Il motivo è infondato. Il ricorrente assimila in tutto e per tutto la trascrizione del sequestro e a quella del pignoramento, non considerando che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (cfr. Cass. n. 11345/1992) secondo cui il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 cod. proc. civ., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a seconda che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, nénecessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento.
Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, l’art. 679 c.p.c. dispone che l’esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili avviene tramite la trascrizione del provvedimento autorizzativo. Si tratta, da un lato, di attività materiale che viene compiuta, a norma dell’art. 679 c.p.c., con la consegna del provvedimento di sequestro di beni immobili al conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione, non occorrendo, come detto, la notifica del provvedimento (nel caso di specie, emerge dalla ricostruzione del provvedimento impugnato che tale attività materiale è stata delegata ad un soggetto specializzato che l’ha effettuata ed è stato remunerato per l’importo di € 1200,00, di talché il ricorrente ha solo diritto al rimborso di tale spesa).
Quanto all’attività prodromica alla consegna del provvedimento al Conservatore, questa, di natura difensiva, si è estrinsecata nell’esame del provvedimento di sequestro ed è stata già effettivamente remunerata – come ritenuto dalla Corte d’Appello - attraversoil riconoscimento al ricorrente del compenso per la fase conclusiva del procedimento cautelare, come previsto dall’art. 4 comma 5° lett d) DM 55/2014. In particolare, secondo la predetta norma, il compenso per la fase decisionale comprende l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio e un atto di natura pubblicitaria, “l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”, che è assimilabile alla trascrizione del sequestro.
Infatti, dato che l’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, nel prevedere che rientri nella fase decisionale “l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”, fa riferimento al giudizio di merito, tale norma, stante l’identità di ratio, può essere applicata in via analogica anche al procedimento cautelare (che, nel caso di specie, si è concluso con il decreto di sequestro conservativo). Né può ritenersi che le attività dirette all’esecuzione del sequestro coincidano, seppur in parte, con quelle dirette all’attuazione del pignoramento.
Non è questa la fase in cui il legale di chi ha ottenuto un sequestro conservativo deve preoccuparsi delle “iscrizione, trascrizioni e annotazioni, gli atti di intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, etc”. Queste attività vengono compiute solo se il sequestro si converte in pignoramento, altrimenti sono del tutto inutili.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p