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Ordinanza — n. 818/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's explicit waiver of the legal action on December 24, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 818/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal waiver submitted on June 24, 2024. Although the appeal was originally filed in 2021 against a bankruptcy decree, the respondent failed to engage in any defensive activity after the waiver. Consequently, the court ruled that the procedural extinction of the case precluded any further examination or ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The filing of a waiver by the appellant extinguishes the cassation proceeding, and in the absence of a response from the respondent, no decision on costs is required.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs bankruptcy decree rinuncia al dibattimento orale ritiro delle conclusioni civili abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3510-2021proposto da: CERRATO STEFANO,in proprio; -ricorrente - contro FALLIMENTO ALFER S.R.L.; -intimata - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI LATINA del 1 8 / 1 2 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024; rilevato che il ricorrente, con atto in data 24/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, in mancanza di attività difensiva da parte del Fallimento resistente, nessuna pronuncia sulle spese dev’essere emessa;

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Ric. 2021n. 3510, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il19