Cassation court allows appeal against appellate court's inadmissibility ruling on liquidation decree after revocation. The court found the lower court misapplied the law regarding appealability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Giuseppe Aricò's appeal against the Messina Court of Appeal's decision declaring his claim inadmissible. Aricò argued that the appellate court incorrectly ruled his claim inadmissible because he had previously appealed a tribunal decision, which the lower court claimed was not itself appealable. The court reversed this, holding that the tribunal's 2019 decree liquidating Aricò's fees as a technical consultant was appealable under Article 18 of the Bankruptcy Law, despite the bankruptcy's revocation. Consequently, the appellate decree was quashed and remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, ult. comma, l.fall.; Art. 26, l.fall.; When a bankruptcy is revoked, decrees liquidating the technical consultant's fees remain appealable under Article 26, and a lower court's refusal to admit an appeal based on procedural exhaustion is erroneous if the decree itself is legally subject to appeal.
Parole chiave
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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19294-2021proposto da: ARICÒ GIUSEPPE, r appresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o ROSA SATURNOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO GENIALPLAST S.R.L.; -intimato - avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del 5/5/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Giuseppe Aricò, a norma dell’art. 26 l.fall., ha proposto reclamo, innanzi alla c orte d’appello di Messina , avverso il decreto con il quale, in data 3/4/2019,il tribunale di Patti, a seguito della revoca (con sentenza del 5/11/2018) del Fallimento Genialplast s.r.l., ha provveduto, tra l’altro, a liquidare il compenso dallo stesso maturato quale consulente tecnico del Fallimento.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 1.2.
La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamosul rilievo che: - “ risulta dagli atti che l’Aricò, dopo aver presentato le istanze di liquidazione al G.D, ha reclamato il provvedimento negativo davanti al Tribunale Fallimentare, che ha emesso il provvedimento ulteriormente reclamato davanti a questa Corte”; - “ contro i decreti emessi dal Tribunale in sede di reclamo -tuttavia - non è ammesso reclamo, salvo che la legge disponga diversamente”. 1.3. Giuseppe Aricò, con ricorso notificato in data 6/7/2021,illustrato da memoria, ha chiesto , per un motiv o , la cassazione del decreto. 1.4.
Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato , il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 26 l.fall., in comb.disp. con gli artt. 737 ss.c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7°, Cost., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il reclamo dallo stesso proposto fosse inammissibile sul rilievo che l’istante aveva proposto reclamo avverso un provvedimento a sua volta emesso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo e che i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo non sono a loro volta reclamabili. 2.2.
La c orte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in realtà, il decretodel tribunale di Patti del 3/4/2019, impugnato innanzi alla corte d’appello con il reclamo a norma dell’art. 26 l.fall., non era stato affatto emesso in sede di reclamo, trattandosi, in realtà, del decreto con il quale il t ribunale si è pronunciato, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., sull’istanza che l’Aricò Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 aveva proposto per la liquidazione del compenso da lui maturato quale consulente tecnico del Fallimento, e che tale decreto, come dispone l’art. 18, ult.comma, l.fall., è reclamabile innanzi alla corted’appello. 2.3.
Il ricorso è fondato. 2.4. Emerge, infatti, dagli atti del giudizio di merito, cui la Corteaccede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che: - il t ribunale di Patti, a seguito della definitiva revoca del Fallimento Genialplast s.r.l. ( disposta con sentenza del 5/11/2018 ) , ha provveduto, con decreto del 3/4/2019, a liquidare, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., il compenso maturato da Giuseppe Aricò per le prestazioni professionali dallo stesso svolte quale consulente del Fallimento; - Giuseppe A ric ò ha proposto, quindi, reclamo avverso tale decreto alla corted’appello di Messina. 2.5.
L’art. 18, commi 15° e 16°, l.fall., in effetti, prevede che, “se il fallimento è revocato”, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e che, pertanto, “le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26”. 2.6. L'art. 26, comma 1°, l.fall., a sua volta, stabilisce che “contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello”. 2.7. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la reclamabilità innanzi alla corte d’appello del decreto pronunciato dal tribunale a norma dell’art. 18, comma 16°, cit., l.fall., si è posto, dunque, in contrasto con la norma ivi contenuta e si espone, quindi, alle censure correttamente proposte sul punto dal ricorrente.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 3.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, alla c orte d’appello di Messina c he, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnatocon rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio