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Decreto — n. 629/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 629/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Aran Hotels, challenged a lower court judgment against the City of Rome, while the State intervened as a controricorrente. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit lapse waiver of appeal right litigation costs allocation procedural default rule diritto di ottenere una decisione inattività successiva alla sospensione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
209/2022della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata);
art. 380-bis c.p
209/2022della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18440- 20 2 2 R.G. proposto da: ARAN HOTELS s.a.r.l. (incorporante la “Lone Pine Management” s.a., a sua volta incorporante la “Equizia” s.a.r.l. in liquidazione, la “Maruska” s.a.r.l. in liquidazione, la “Domus Medica Liegi Service 88” s.a.r.l. in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 269, presso lo studio dell’avvocato professor Romano Vaccarella, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alba Torrese la rappresenta e difende in virtù di procura special e autenticata per notar Emile Schlesser in Lussemburgo, munita di apostille in data 30.6.2022.

RICORRENTE contro ROMA CAPITALE – c.f. 0 2438750586 - in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall’avvocato Umberto Garofoli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocato capitolina. CONTRORICORRENTE e STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. INTIMATO avverso la sentenza n. 209/2022della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata);

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , Roma Capitale,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 6.500,00per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00. Così deciso