Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The procedural outcome was a dismissal of the appeal without substantive review of the merits between the Consortium and the Municipality of Bertinoro. Consequently, the appellant was ordered to reimburse the opposing parties for all litigation costs incurred during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22660 -2022 R.G. proposto da: CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANATO, CO.PRO.LA. – c.f. 02513990420 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Benevento, alla via Appia Piano Cappelle, n. 150, presso lo studio dell’avvocato dottor Giuseppe Vernacchio, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in atti. RICORRENTE contro COMUNE di BERTINORO – c.f. 800 0 2170407 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Cesena, alla piazza Almerici, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Romina Magnani, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE e GENERALI ITALIA s.p.a.– c.f. 004 0 9920584 / p.i.v.a. 01333550323 - in persona del dottor Marco Porzio, procuratore speciale giusta procura per notar dell’Armi del 18.12.2014, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere della Vittoria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato professor Giovanni Arieta che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e LLOYD’S INSURANCE COMPANY s.a., in persona del rappresentante generale della sua sede secondaria per l’Italia – c.f. 10548370963 - elettivamente domiciliatain Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell’avvocato Guido Foglia che la rappresenta e difende in virtù di procur a specialein atti.
CONTRORICORRENTE e TURCHI PIERPAOLO– c.f. TRCPPL62D21C573Q – INTIMATO e FAGGIOTTO FRANCO– c.f. FGGFNC49A01D704F – INTIMATO e CURATORE del fallimento della “Finworld” s.p.a., in persona dell’avvocato Federica Marziale INTIMATO e UNIPOL ASSICURAZIONI s.p.a. – c.f./p.i.v.a 02705901201 – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA e G.P. COSTRUZIONI s.r.l. – c.f. 03537000402 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1687/2022della Corte d’Appello di Bologna; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delleparti rimast e intimat e ) ;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , Comune di Bertinoro,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00;condanna partericorrente a rimborsare alla parte controricorrente, “Generali Italia” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente, “Lloyd’s Insurance Company” s.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per leggeed oltre agli esborsi liq