Decreto — n. 613/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20881/2024 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLOSI ALFIO, DYNAMICA RETAIL S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.3341/2024 depositata il 22/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 613/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLOSI ALFIO, DYNAMICA RETAIL S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.3341/2024 depositata il 22/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20881/2024 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLOSI ALFIO, DYNAMICA RETAIL S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.3341/2024 depositata il 22/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 10/01/202