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Ordinanza — n. 583/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 583/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”; (5) nel periodo di riferimento, ossia tra il 18 marzo 2020 e il 10 settembre 2020,la società odierna fallita e le SPV avevano tutte quale socio unico la società Italia T1 Roncolo s.r.l., come risultavadalle visure in atti; (6) la società Perseo Energia s.r.l. era interamente posseduta dalla società Italia T1 Roncolo s.r.l. e, allo stesso modo, le SPV erano a loro volta integralmente possedute dalla società Italia T1 Roncolo s.r.l. (la quale necessariamente ed intrinsecamente disponeva “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” di tutte le società controllate), con la conseguenza che tutte queste società erano “sorelle” e che i pagamenti erano , dunque, intervenutiinfragruppo, con esercizio da parte delle SPV, sulla Perseo Energia s.r.l., di attività di direzione e coordinamento, per il tramite del controllo esercitato dal socio unico a loro comune Italia T1 Roncolo s.r.l.; (7) non rilevavano in senso contrario le argomentazioni spese dalla parte opponente secondo cui gli amministratori delle società Perseo Energia s.r.l. e SPV erano statidiversi al tempo in cui erano sorti i crediti commerciali oggetto causa, atteso che, ai fini di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.,ciò che rilevava non era la persona dell’amministratore bensì il socio che esercitavail proprio diritto di voto in seno all’assemblea; (8) allo stesso modo non erano meritevoli di pregio neppure le ulteriori argomentazioni svolte dall’opponente relative all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2497 c.c., trattandosi di fattispecie che non venivain emersione nel caso in esame ed afferendo all a diversa ipotesi della responsabilità delle società che esercitavano attività di direzione e coordinamento; (9) i versamenti effettuati dalle SPV in favore della società Perseo Energia s.r.l. avevano indubbiamente natura di finanziamenti, come si evincevadalle stesse deduzioni della parte opponente, secondo cui essi sarebbero avvenuti “allo scopo di consentire alla società Perseo Energia di saldare alcuni crediti commerciali pregressi maturati nei confronti di terzi soggetti, per il complessivo importo di Euro 760.000”, senza che le società finanziatrici potessero dirsi avere la stessa posizione del creditore che era stato soddisfatto con il pagamento eseguito dalla Perseo Energia con le somme versate dalle SPV, trattandosi di rapporti distinti, che si ponevanopertanto su piani differenti. 2.Il decreto, pubblicato in data 9 gennaio 2024 , è stat o impugnat o da Ulisse ITA S.r.l. c on ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento Perseo Energia S.r.l. ha resistito con controricorso.

Regesto Legislator

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art. 2497sexies c.c, art. 2359 c.c, art. 2497 c.c, art. 113 c.p, art. 2497sexies cod. civ, art. 2497 cod. civ; Ordinanza — n. 583/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 113 c.p.c. e art. 8 del D.L. n. 23/2020 , sul rilievo che il Tribunale non avrebbe disposto la temporanea disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.,in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci o di società del medesimo gruppo, in relazione alla normativa emergenziale Covid - 19 . Secondo la società ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda in relazione al profilo dell’applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), nonostante quest’ultimo fosse una disposizione di leggein vigore per il periodo di emergenza epidemiologica.

Parole chiave

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perenzione dell'esecuzione della decisione cessazione dei pagamenti credito in esecuzione sospensione della procedura di fallimento sovraindebitamento di società credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

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art. 2497sexies c.c
2.5.1 Va subito osservato che, quanto alla contestazione della statuizione giudiziale qui impugnata circa il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria di cui all’art. 2497sexies cod.
art. 2359 c.c
2497sexies c.c., essendo le deduzioni dalla stessa svoltenon pregnanti a tal fine e risultando, al contrario, dalla documentazione versata in atti la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359 c.c., comma1, n.
art. 2497 c.c
2467 e 2497-sexies c.c., posto che il Collegio di primo grado avrebbe preso le mosse dalla presunzione di cui all’art. 2497 - sexies c.c.
art. 113 c.p
Con la conseguenza che il Tribunaleavrebbe dovuto comunque applicare la normativa di legge in forza del noto principio iura novit curiaex art. 113 c.p.c.
art. 2497sexies cod. civ
2.5.1 Va subito osservato che, quanto alla contestazione della statuizione giudiziale qui impugnata circa il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria di cui all’art. 2497sexies cod.
art. 2497 cod. civ
2467 e 2497-sexies c.c., posto che il Collegio di primo grado avrebbe preso le mosse dalla presunzione di cui all’art. 2497 - sexies c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3666-2024 r.g.proposto da: Ulisse ITA S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Nicolò Porpora 12, C.F. e partita IVA: 15025131002, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Fabio Canestrelli (C.F. CNSFBA67L23H501M, PEC: fabiocanestrelli@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Elena De Bacci (C.F. DBCLNE69A65H501I, PEC: elenadebacci@ordineavvocatiroma.org) e domiciliata presso lo studio dell’Avv. Canestrelli sito in Via dei Gracchi n. 126 –00192 Roma (RM). - ricorrente - contro Fallimento Perseo Energia S.r.l., con sede legale in Trento, Viale Verona, n.190/445, C.F. e P.I. 03181340781, in persona del curatore fallimentare dott.

Carlo Delladio, rappresentato e difeso, dall’avv. Stefano Mengoni del Foro di Trento (Codice Fiscale MNGSFN62A31L378Z, pec: avvstefanomengoni@recapitopec.it), ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvstefanomengoni@recapitopec.it. -controricorrente - avverso il decreto di cui al n . 1398/2023 del Ruolo Generale , emesso dal Tribunale di Trento e comunicato dalla cancelleria in data 9 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata da Ulisse ITA S.r.l. nei confronti del Fallimento Perseo Energia S.r.l. ed avverso il provvedimento del g.d. del medesimo Tribunale, con ilquale il suo credito era stato ammesso al passivo con il rango di chirografo postergato.

2. Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., infatti, la società Ulisse ITA S.r.l. -nella veste di cessionaria, a far data dal 23 maggio 2023, dei crediti vantati dalle società Copertino S.r.l., Fasano PV S.r.l., G NC Radicci S.r.l., Newenergy S.r.l., Photo-volt One S.r.l., Soltarenti NC Palmisano Papale S.r.l, Solter NC Leporano SangiorgioJonico S.r.l., TE NC Apollosa, S.r.l., Tre Valli Energia S.r.l. (di seguito SPV) nei confronti della società Perseo Energia S.r.l. - ha chiesto al T ribunale di Trento , previo accertamento dell’insussistenza della fattispecie di direzione e coordinamento e tenuto conto dell’ammissione del credito in oggetto al passivo del fallimento, di mutareil grado di ammissione del credito di Euro 760.000,00 da chirografo postergato a chirografo senza postergazione.

3. L’opponente – premesso che in data 20 marzo 2023 le SPV avevano depositato istanza di insinuazione allo stato passivo chiedendo di essere ammesse, in via chirografaria, al passivo del Fallimento della società Perseo Energia s.r.l. per gli importi indicati nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione – aveva, invero, censurato il provvedimento con cui il giudice delegato, in accoglimento della proposta del curatore, aveva ammesso i crediti insinuati, ma con postergazione ( ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.), ritenendo che ciascuna delle predette società fosse “una "società sorella" della fallita Perseo Energia Srl, in quanto al momento del finanziamento risultavano controllate dallo stesso socio unico (Italia T1 Roncolo Srl) ed amministrate tutte dallo stesso a mministratore u nico e, pertanto, risultandopresumibile che il soggetto finanziatore (e poi insinuante al passivo fallimentare) avesse svolto in via indiretta l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”.

A sostegno dell a proposta opposizione, la società Ulisse ITA S.r.l. avevadedotto che le somme versate dalle SPV non avevano avutonatura di finanziamento soci, essendosi invece trattato di un mero interventodi liquidità eseguito infavore di Perseo Energia S.r.l. durante il 2020 per saldare crediti di natura commerciale.

4. Il Tribunale, nella resistenza del fallimento, ha rigettato l’opposizione, osservando che: (1)la domanda svolta dalla parte opponente in sede di note autorizzate – ossia , che ven isse mutato il grado di ammissione del credito relativamente ai pagamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020, per intervenuta sospensione delle norme sulla postergazione dei crediti ex Decreto Liquidità- integr ava domanda nuova rispetto a quella fatta valere in sede di ammissione allo stato passivo, nonché a quella articolata con il ricorso in opposizione allo stato passivo, e, come tale, era da considerarsi inammissibile, avendo l’opponente, infatti, per la prima volta dedotto l’asserita operatività dell’art. 8 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) solamente in sede di note depositate in data 6 ottobre 2023; (2)il credito insinuato dalle SPV erastato correttamente ammesso con postergazione, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., ricorrendone i relativi presupposti, dovendo qualificarsi come “finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti” (art. 2497quinqies c.c.) i versamenti che le SPV (dei cui crediti, ammessi con postergazione, l’opponente eradivenuta cessionaria in data 23 maggio 2023) avevanoeseguito tra il 18 marzo 2020 e il 10 settembre 2020 nei confronti della società Perseo Energia S.r.l.; (3) secondo quanto disposto dall’art. 2497sexies c.c., infatti, “Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci e che comunque la controlla ai sensi dell’art. 2359”; (4) la società opponente non avevaassolto l’onere della prova contraria di cui al richiamato art. 2497sexies c.c., essendo le deduzioni dalla stessa svoltenon pregnanti a tal fine e risultando, al contrario, dalla documentazione versata in atti la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359 c.c., comma1, n. 1 c.c. , ai sensi del quale “Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”; (5) nel periodo di riferimento, ossia tra il 18 marzo 2020 e il 10 settembre 2020,la società odierna fallita e le SPV avevano tutte quale socio unico la società Italia T1 Roncolo s.r.l., come risultavadalle visure in atti; (6) la società Perseo Energia s.r.l. era interamente posseduta dalla società Italia T1 Roncolo s.r.l. e, allo stesso modo, le SPV erano a loro volta integralmente possedute dalla società Italia T1 Roncolo s.r.l. (la quale necessariamente ed intrinsecamente disponeva “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” di tutte le società controllate), con la conseguenza che tutte queste società erano “sorelle” e che i pagamenti erano , dunque, intervenutiinfragruppo, con esercizio da parte delle SPV, sulla Perseo Energia s.r.l., di attività di direzione e coordinamento, per il tramite del controllo esercitato dal socio unico a loro comune Italia T1 Roncolo s.r.l.; (7) non rilevavano in senso contrario le argomentazioni spese dalla parte opponente secondo cui gli amministratori delle società Perseo Energia s.r.l. e SPV erano statidiversi al tempo in cui erano sorti i crediti commerciali oggetto causa, atteso che, ai fini di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.,ciò che rilevava non era la persona dell’amministratore bensì il socio che esercitavail proprio diritto di voto in seno all’assemblea; (8) allo stesso modo non erano meritevoli di pregio neppure le ulteriori argomentazioni svolte dall’opponente relative all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2497 c.c., trattandosi di fattispecie che non venivain emersione nel caso in esame ed afferendo all a diversa ipotesi della responsabilità delle società che esercitavano attività di direzione e coordinamento; (9) i versamenti effettuati dalle SPV in favore della società Perseo Energia s.r.l. avevano indubbiamente natura di finanziamenti, come si evincevadalle stesse deduzioni della parte opponente, secondo cui essi sarebbero avvenuti “allo scopo di consentire alla società Perseo Energia di saldare alcuni crediti commerciali pregressi maturati nei confronti di terzi soggetti, per il complessivo importo di Euro 760.000”, senza che le società finanziatrici potessero dirsi avere la stessa posizione del creditore che era stato soddisfatto con il pagamento eseguito dalla Perseo Energia con le somme versate dalle SPV, trattandosi di rapporti distinti, che si ponevanopertanto su piani differenti. 2.Il decreto, pubblicato in data 9 gennaio 2024 , è stat o impugnat o da Ulisse ITA S.r.l. c on ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento Perseo Energia S.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 113 c.p.c. e art. 8 del D.L. n. 23/2020 , sul rilievo che il Tribunale non avrebbe disposto la temporanea disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.,in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci o di società del medesimo gruppo, in relazione alla normativa emergenziale Covid - 19 . Secondo la società ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda in relazione al profilo dell’applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), nonostante quest’ultimo fosse una disposizione di leggein vigore per il periodo di emergenza epidemiologica.

Più in particolare, ad avviso della società ricorrente , l’errore risiede rebbe nell’aver considerato domanda “nuova” (quella, cioè, qualificata dal finanziamentointervenuto nel periodo di emergenza epidemiologica) rispetto a quella inizialmente proposta, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione nella memoria difensiva. 1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che la domanda non era nuovae si trattava, piuttosto, della stessa domanda, domanda di ammissione dei crediti in via chirografaria, senza il grado postergato.

Con la conseguenza che il Tribunaleavrebbe dovuto comunque applicare la normativa di legge in forza del noto principio iura novit curiaex art. 113 c.p.c. 1.2 Le obiezioni sollevate dalla società ricorrente colgono nel segno. Si discute della rilevanza della normativa emergenziale Covid che aveva escluso la postergazione per finanziamenti interventi nel periodo di riferimento. Ed invero, l’a rt. 8 d.l. n. 23 / 2020 , rubricato per l’appunto “Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società”, statuisce che “Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile”.

Ciò posto, va osservato che la deduzione difensiva della parte opponente in ordine alla sospensiva della predetta normativa Covid non integra va - diversamente da quanto opinato dal Tribunale -un mutamento della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione,come tale inammissibile perché ampliativa del thema decidendum già cristallizzato con la domanda di ammissione al passivo (cfr. Cass. n. 6279/2022; Cass. n. 32750/2022), e ciò perché tale deduzione implicava solamente la soluzione di una questione giuridica direttamente investitadal regime normativo speciale dettato per l’emergenza epidemiologica.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2467, 2497 e 2497-quinquies c.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “i versamenti effettuati dalle SPV in favore della società Perseo Energia S.r.l.” avessero “natura di finanziamenti” confermando, per l’effetto, la postergazione del credito ammesso al passivo del fallimento. 2.1 Più i n particolare, ritiene la società ricorrente che il Tribunale a vesse errato nel fondare la propria decisione sul presupposto che le SPV e Perseo “avevano tutte quale socio unico la società Italia T1 Roncolo S.r.l.” e nel concludere che “la società opponente”non avesse assolto “ l’onere della prova contraria di cui al richiamato art. 2497-sexies c.c., essendo le deduzioni dalla stessa svolte non pregnanti a tal fine”.

Ritiene invece la ricorrente che, nel giungere a tale conclusione, il Tribunale non a vesse tenuto in debita considerazione alcuni elementi dirimenti, più in particolare sul gruppo di società di cui facevano parte sia Perseo che le SPV: all’epoca in cui erano stati effettuati i pagamenti in favore di Perseo, Italia T1 Roncolo era sì il socio unico delle società “sorelle”, ma i suoi amministratori erano diversi da quelli delle singole SPV.2.3 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe , poi, errato ulteriormente nell’applicazione degli artt. 2467 e 2497-sexies c.c., posto che il Collegio di primo grado avrebbe preso le mosse dalla presunzione di cui all’art. 2497 - sexies c.c. e, sulla base di tale assunto,aveva concluso che “queste società fossero “sorelle” (…) e che i pagamenti fossero , dunque, avvenuti infragruppo, con esercizio da parte delle SPV, sulla Perseo Energia S.r.l., di attività di direzione e coordinamento, per il tramite del controllo esercitato dal socio unico a loro comune.Tuttavia, nel giungere a tale conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto prendere le mosse dall’art. 2497 c.c. che enuncia i casi in cui può rinvenirsi un’ipotesi di responsabilità per la direzione e coordinamento da parte di una società o di un ente. 2.4 A ciò aggiunge la società ricorrente che l’istruttoria giudizialedimostrava, in maniera chiara ed inequivocabile, come il complessivo importo versato dalle SPV fossestato utilizzato da Perseo per il pagamento di crediti di natura commerciale ed i n considerazione di ciò, dunque, essa ricorrente, quale cessionaria del credito vantato dalle SPV,si era surrogata nel diritto di credito del creditore originario il cui creditoera stato soddisfatto proprio con l’utilizzo delle provviste concesse dalle SPVa Perseo. 2.5 Le doglianze, così articolate, sono inammissibili. 2.5.1 Va subito osservato che, quanto alla contestazione della statuizione giudiziale qui impugnata circa il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria di cui all’art. 2497sexies cod. civ.,le doglianze risultano formulate in modo inammissibile perché volte, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., a far ripetere innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio della quaestio facti in merito alla dimostrazione della sussistenza o meno del presupposto applicativo dello svolgimento dell’attività di direzione e di coordinamento ( così, Cass., Sez.1, Ordina nza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;

Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). 2.5.2 A ciò va aggiunto che anche l’ulteriore questione agitata dalla ricorrente circa la diversità degli amministratori attinge un profilo (peraltro anch’esso di natura fattuale) del tutto irrilevante ai fini del decidere, stante il chiaro tenore letterale del contenuto normativo degli artt. 2497 e 2497sexies cod. civ. che incentra l’insorgere della responsabilità sul diverso presupposto dello svolgimento di attività di direzione e di coordinamento da parte di un ente societario che controlla il capitale sociale delle altre società del gruppo. 2.5.3 Le ulteriori censure articolate dalla società ricorrente sono inammissibili, vuoi perché attingono profili di censura nuovi (come nel caso della questione della surrogazione nel diritto di credito per il pagamento diretto dei crediti commerciali: volendosi in tal modo mutare il titolo giuridico di ammissione al passivo), vuoi perché il richiamo alla violazione del disposto normativo di cui all’art. 2497 cod. civ. risulta formulato in modoimproprio e decentrato rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, e ciò per l’evidente ragione che la predetta norma riguarda il profilo della responsabilità deglienti societari e non già quello qui in discussione della postergazione.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo qui accolto, con rinvio al giudice a quoil quale dovrà riesaminare la vicenda processuale alla luce dei principi sopra affermati in ordine al primo motivo, ed in particolare al profilo della diretta applicabilità al caso di specie del disposto normativo di cui al sopra ricordato art. 8 del d.l. n. 23/2020, e dunque al rilievo che ai finanziamenti effettuati a favore dellasocietà in bonis dalla data di entrata in vigore del detto decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa il decre