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Ordinanza — n. 515/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for bankruptcy admission due to procedural non-compliance and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 515/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements under the Code of Civil Procedure. Although the agency argued that role extracts should suffice for bankruptcy admission, the court found the lower court correctly rejected credits due to defects in the claim's exposition rather than evidentiary issues. The appeal was dismissed because the agency did not reproduce the disputed documents or specific allegations in its cassation petition, violating mandatory submission rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 93 L. fall.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to reproduce the contested documents or specific allegations in the cassation petition, as the lower court's decision rests on defects in the claim's exposition rather than evidentiary insufficiency.

Parole chiave

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bankruptcy admission tax agency appeal procedural inadmissibility code of civil procedure defects in claim exposition dichiarazione fiscale tardiva accoglimento parziale del contribuente opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
1.1 Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 366 comma 1 nr.
Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 93 L. fall.
3, c.p.c., dell’art. 93 L. fall. in combinato disposto con l’art.
Art. 91 c.p.c.
dell’art. 91 c.p.c., è, parimenti, inammissibile in quanto si traduce in una mera aspettativa di riforma dell’impugnato decreto in punto di spese nell’ipotesi di accoglimento dei primi due motivi.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
art. 2749 c.c
art. 91 c.p
dell’art. 91 c.p.c., è, parimenti, inammissibile in quanto si traduce in una mera aspettativa di riforma dell’impugnato decreto in punto di spese nell’ipotesi di accoglimento dei primi due motivi.

Giurisprudenza citata

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Cass 29093/2018
1.2 Per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass 29093/2018 e 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt.
Cass 19048/2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19488/2022 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate-Riscossione, elettivamente domiciliata in Messina Via Consolare Valeria n. 81, presso lo studio dell’avvocato Pavone Giuseppe (PVNGPP66S05F206J) che la rappresenta e difende ricorrente- contro Fallimento Sicilservice s.n.c. di Montalbano G. Rella A. nonché del socio Rella Arcangelo, -intimati- Avverso il decreto del Tribunale Messina n. 4605/2022 depositato il 21/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA 1.Riscossione Sicilia s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, propose domanda di ammissione tardiva al passivo del Fallimento Santa Maria della Provvidenza Onlus del credito di € 38.396,13 per tributi, interessi, compensi ed accessori di legge portati da ruoli, secondo le seguenti modalità: in linea privilegiata per € 27.858,69 ed in linea chirografaria per € 10.537,44 . 2.Il Giudice Delegato dispose l’ammissione al passivo solo la somma di € 912,88, di cui € 325,40 al privilegio ed € 587,48 in via chirografaria, oltre aggio sempre al chirografo, secondo quanto richiesto alla cartella n. 29520070049362153000 e rigettando, per intervenuta prescrizione, gli ulteriori crediti di cui alle altre cartelle di pagamento. 3 Sull’impugnazione proposta dall’Agente di Riscossione, il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione rilevando che, pur avendo l’Agenzia opponente prodotto nella fase di opposizione gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti di cui era richiesta l’ammissione al passivo, la stessa non aveva specificamente indicato, già con l’atto di insinuazione al passivo, le somme vantate né in fase di opposizione il creditore aveva fornito tale allegazione. 4 Agenzia delle Entrate- Riscossioni succeduta a Riscossione Sicilia s.p.a ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 93 L. fall. in combinato disposto con l’art. 2749 c.c.: si sostiene che la domanda di ammissione allo stato passivo non presentava carenze sia ai fini dell’ammissibilità sia ai fini del riconoscimento degli eventuali privilegi ed alla stessa erano stati allegati gli estratti di ruolo con “ prospetto ripartizionale dei debiti “ che rendeva più agevole l’individuazione di tutte le causali delle iscrizioni a ruolo, nonché l’eventuale natura privilegiata delle stesse. 1.1 Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 366 comma 1 nr. 6 c.p.c. 1.2 Per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass 29093/2018 e 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 comma 1 nr. 6 e 369 comma 2 nr. 4 c.p.c., produrlo o trascriverlo nel ricorso. 1.3 Orbene, a fronte dell’accertamento compiuto dal Tribunale circa la genericità delle allegazioni contenute nella domanda di insinuazione allo stato passivo e il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 93 comma 3 nr. 3 l.fall., l’Amministrazione Finanziaria, contestando tali conclusioni, non ha riportato nel corpo del ricorso, neanche in forma riassuntiva o per estratto la domanda di ammissione allo stato passivo o l’atto di opposizione, né la stessa ha provveduto a trascrivere o riprodurre gli “estratti di ruolo con prospetto ripartizionale del debito ” onde consentire la verifica della fondatezza della contestazione. 2 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 99, comma 2, L.

Fall. 2.1 Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia operato una erronea distinzione tra documentazione ai fini dell’ammissione al passivo e documentazione in sede di opposizione, considerando quella costituita “ dall’estratto dei ruoli con piano di ripartizione del debito” idonea sotto il primo aspetto in quanto indirizzata alla curatela, ma non utilizzabile in caso di opposizione. Contesta, inoltre, l’Agente di Riscossione l’ esclusione della valenza probatoria del piano ripartizionale in quanto atto interno e non copia su supporto analogico del documento informatico redatto dall’Ente impositore. 2.2 La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi, che ha escluso l’ammissione al passivo dei crediti non per una deficienza probatoria ma perché la domanda presentava carenze nella esposizione della causa petendi, ex art.93, comma 4 l.fall. 3 Il terzo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 91 c.p.c., è, parimenti, inammissibile in quanto si traduce in una mera aspettativa di riforma dell’impugnato decreto in punto di spese nell’ipotesi di accoglimento dei primi due motivi.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 4 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo il Fallimento svolto attività difensive. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a