Decreto — n. 479/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11767/2024 R.G. proposto da : LUCIANI FRANCO, elettivamente domiciliato in Mestre (VE), alla Via Ospedale n. 27/33 , DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Giancarlo Tonetto (TNTGCR55A21H823V) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro CAPUTO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla V ia Alberico II n. 33, presso lo studio dell’ A vvocato Andrea Manzi (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Mauro Pizzigati (PZZMRA46T18E625Y) . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 2209/2023,depositata il giorno 09/11/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 479/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LUCIANI FRANCO, elettivamente domiciliato in Mestre (VE), alla Via Ospedale n. 27/33 , DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Giancarlo Tonetto (TNTGCR55A21H823V) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro CAPUTO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla V ia Alberico II n. 33, presso lo studio dell’ A vvocato Andrea Manzi (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Mauro Pizzigati (PZZMRA46T18E625Y) . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 2209/2023,depositata il giorno 09/11/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11767/2024 R.G. proposto da : LUCIANI FRANCO, elettivamente domiciliato in Mestre (VE), alla Via Ospedale n. 27/33 , DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Giancarlo Tonetto (TNTGCR55A21H823V) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro CAPUTO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla V ia Alberico II n. 33, presso lo studio dell’ A vvocato Andrea Manzi (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Mauro Pizzigati (PZZMRA46T18E625Y) . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 2209/2023,depositata il giorno 09/11/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,8 genna