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Decreto — n. 477/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 477/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 477/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14466/2024 R.G. proposto da : EUROPA TREMILA S.R.L., VISSICCHIO ALFREDO, VISSICCHIO MARIO, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Fiume, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Marco Bianchini (BNCMRC70S13H703E) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro ALICUDI SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’Avvocato Marco Fabio Leppo (LPPMCF64B04H501O) , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in atti, dall' A vvocato Giordano Balossi (BLSGDN69M09F133X). -controricorrente- e MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 2468/2023,depositata il giorno 12/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv .

Regesto Legislator

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Decreto — n. 477/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EUROPA TREMILA S.R.L., VISSICCHIO ALFREDO, VISSICCHIO MARIO, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Fiume, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Marco Bianchini (BNCMRC70S13H703E) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro ALICUDI SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’Avvocato Marco Fabio Leppo (LPPMCF64B04H501O) , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in atti, dall' A vvocato Giordano Balossi (BLSGDN69M09F133X). -controricorrente- e MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 2468/2023,depositata il giorno 12/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv .

Parole chiave

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condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari complessità della procedura rimborso delle spese restitutio in integrum sanatoria del vizio procedurale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14466/2024 R.G. proposto da : EUROPA TREMILA S.R.L., VISSICCHIO ALFREDO, VISSICCHIO MARIO, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Fiume, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Marco Bianchini (BNCMRC70S13H703E) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro ALICUDI SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’Avvocato Marco Fabio Leppo (LPPMCF64B04H501O) , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in atti, dall' A vvocato Giordano Balossi (BLSGDN69M09F133X). -controricorrente- e MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 2468/2023,depositata il giorno 12/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv .

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi exart. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte controricorrente costituitasi , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,8