Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the case against the defendant companies. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the notification of the offer for conclusion, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13536/2024 R.G. proposto da : FALCONE GIULIO e MILANESIO CLAUDIA, entrambi elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, al Corso M azzini n. 170, presso lo studio dell’Avvocato Rodolfo Girardi (GRRRLF70B14A462J) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro ORGANA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in Alessandria, al Corso Cavallotti n. 68, presso lo studio dell’Avvocato Piero Monti (MNTPRI55A26A182V) che la rappresenta e difende . -controricorrente- e INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA , n. 457/2024,depositata il giorno 04/04/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv .
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,8