Cassation court dismisses appeal against bank judgment due to apparent lack of motivation and interest calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed appeals by a bank and a client against a lower court's decision regarding account balance adjustments. The court found the lower judgment flawed because it ignored significant evidence gaps while claiming the account relationship was reconstructible, and it incorrectly calculated interest by applying capitalization rules without proper consent. Consequently, the court annulled the disputed portions of the appellate ruling and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: A judgment is void if it relies on implausible assertions to satisfy the burden of proof despite evident evidentiary gaps, and interest calculations based on capitalization require explicit party consent absent in the contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso26758/2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Lazzini - ricorrent e - contro PANCINO 2 DI GIANFRANCESCHI SUSANNA E C. SASrappresentata e difesa dall’avvocato Giampaolo Morini - controricorrent e e ricorrente incidentale – avverso la sentenza dellaCORTE DI APPELLO di GENOVA n. 852/2021 depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 26758/21Banca MPS-Pancino 2 sas Est.
Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1.Con contrapposti ricorsi per cassazione Banca dei Monti di Paschi di Siena s.p.a., in via principale, e Pancino2 di Gianfranceschi Susanna C. s.a.s., in via incidentale, impugnano la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, a definizione del contenzioso insorto tra la correntista e la banca per la rideterminazione del saldo relativo al corrispondente rapporto di conto, ha parzialmente accolto il gravame della prima e, confermata altresì ogni altra statuizione ivi adottata, segnatamente in punto di prescrizione decennale delle rimesse eseguite in conto, ha riformato l'impugnata decisione di primo grado, pure censurata nel capo relativo alla commissione di massimo scoperto, limitatamente al solo motivo afferente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ricalcolati alla stregua delle risultanze CTU in relazione all'intero arco di documentata durata del rapporto.
A tale ultimo riguardo il giudice di appello, richiamate le norme di settore ed in particolare il disposto della delibera CICR 9 febbraio 2000, si è dato cura di considerare che, sebbene la banca avesse prodotto in giudizio copia della comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'adeguamento operato dalla banca doveva reputarsi peggiorativo e, in difetto di ogni altra pattuizione intercorsa tra le parti, manchevole del necessario assenso del correntista, determinando perciò un ricalcolo della differenza dare-avere in favore di quest'ultimo.
I proposti ricorsi si valgono, quello principale di tre motivi, e quello incidentale di due, tutti seguiti da memorie. Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi. RG 26758/21Banca MPS-Pancino 2 sas Est. Cons. Marulli RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo del ricorso principale – con cui si contesta la violazione degli art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione apparente e perplessa in cui il decidente del grado sarebbe incorso per aver addotto, a giustificazione delle proprie determinazioni, affermazioni del tutto implausibili , ed in particolare per aver ritenuto comunque assolto nella specie l'onere della prova gravante sul correntista malgrado i vuoti risultanti negli estratti conto e il difetto di altri elementi di prova – è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Se per un verso, va invero ricordato che il vizio di mo t ivazione apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (ex plurimis Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248), per l'altro va ribadito che per la giurisprudenza di questa Corte, sebbene il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate nel corso del rapporto in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione, di regola , dei relativi estratti cont i (Cass, Sez.
I, 7/12/2022, n. 35979 ) , all'individuazione del saldo finale , non essendo questa prova legale esclusiva, si possa addivenire anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021 , n. 20621 ) , che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto(Cass., Sez. I, 2/05/2019 , n. 11543 ) , a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie RG 26758/21Banca MPS-Pancino 2 sas Est.
Cons. Marulli (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio di cui con riferimento alle controversie de quibus questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024. La sentenza in disamina ignora i principi anzidetti. Allorché essa, per vero, pur prendendo atto delle manchevolezze registrate dal CTU nella ricostruzione del rapporto di conto, reputa tuttavia che «nonostante alcune lacune probatorie non indifferenti il rapporto sia ricostruibile in modo coerente», senza aggiungere alcuna altra considerazione idonea a schiarire l'itinerario argomentativo seguito per addivenire alla conclusione enunciata, illustrando debitamente le ragioni alla radice della propriaconvinzione, che restano avvolte nel cono d'ombra di un giudizio manifestamente apodittico e si sottraggono così a qualsiasi vaglio critico, mette capo ad un pronunciamento motivatamente ingiustificato, sì che la sua cassazione è del tutto doverosa.
3. Come di essa, del resto , doverosa n’ è pure la cassazione in accoglimento del secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l'erroneità della rideterminazione del carico degli interessi, indebitamente addebitati perché frutto di anatocismo, operata su tutta la durata del rapporto, malgrado si sia ritenuto di mantenere ferma la pregressa declaratoria di prescrizione per le rimesse eseguite nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione – giacché sul punto la contradditorietà in cui incorre il decidente é evidente e priva , di conseguenza, la decisione del necessario sostrato di coerenza.
4. Con ciò resta assorbito il terzo motivo del ricorso principale, mentre, venendo al ricorso incidentale, merita adesione il primo di RG 26758/21Banca MPS-Pancino 2 sas Est. Cons. Marulli essi – che deduce in capo alla decisione impugnata un vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di appello che reclamava la riforma della decisione di primo grado laddove questa aveva ritenuto di disattendere le ragioni di doglianza declinate con riferimento alla commissione di massimo scoperto –, dato che sul punto è la stessa Corte decidente a dare atto, a pag. 6 della motivazione, della formulazione del motivo, omettendo ne, tuttavia , i nspiegabilmente , ogni statuizione, sicché anche sotto questo profilo la deci sione impugnata merita sanzione; sanzione che , però, non è replicabile con riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale, che è del tutto generico e non ottempera perciò al predicato della specificità del motivo pure nuovamente ribadito dal novellato art. 366, comma 2, n. 4,cod. proc. civ.
5. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito restando il terzo motivo del primo ricorso ed inammissibile risultando il secondo motivo del secondo ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale ed inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Genova che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civileil 29.11.2024. Il Presidente Dott.Mauro Di Marzio