Italian court dismisses appeal regarding promissory notes, ruling fiscal irregularities irrelevant to underlying cause of action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Saddò's appeal against the lower court's dismissal of his claim against Americo Fionda for payment on promissory notes. Saddò argued the notes were unenforceable due to fiscal irregularities and lack of procedural depth, but the court found his arguments did not address the first-instance decision. The court ruled that since the notes were treated as unilateral payment promises, the fiscal defects were irrelevant to the underlying cause of action, and the appeal was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1987, 1988 c.c.; The court held that fiscal irregularities in promissory notes do not invalidate the underlying cause of action when the claim is based on the unilateral promise of payment, as the notes serve merely as evidence of the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso27502/2021 proposto da: SADDO' LUIGI rappresentato e difeso da ll’ avvocato Patrizia Sebastianellli - ricorrent e - contro FIONDA AMERICO - intimato - avverso la sentenza del TRIBUNALE di CASSINO n. 436/2021 depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 27502/21Saddò-Fionda Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Cassino, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha respinto il gravame di Luigi Saddò avverso la decisione che in primo grado ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo a mezzo del quale Americo Fionda aveva preteso il pagamento del credito riveniente da nove titoli cambiari emessi in suo favore dal debitore.
Nel motivare le ragioni del rigetto il giudice del gravame ha fatto rilevare che i titoli erano stati monitoriamente azionati in guisa di promessa unilaterale di pagamento ex artt. 1987 e 1988 cod. civ., sicché,nel mentre ciò dispensava il creditore dall'onere della prova , rendendo per l'effetto non necessario il pure chiesto approfondimento istruttorio, stante la quiescenza sul punto dell'appellante che non aveva fornito neppure elementi indiziari al riguardo, del pari rendeva pure infondata la censura in punto all'irregolarità fiscale dei titoli, risultanti non in regola con le norme sul bollo.
Per la cassazione di detta sentenza il soccombente si riporta a quattro motivi di ricorso, a cui non ha inteso resistere l'intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso – con cui si insiste sul profilo dell'irregolarità fiscale del titoli giacch é ciò osterebbe alla loro azionabilità alla stregua delle disposizione della legge cambiaria – è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni della decisione. Tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello, che ne ha condiviso le ragioni, hanno e splicitato la convinzione che, proprio perché la pretesa cambiaria era prescritta, il creditore avesse agito non per mezzo dell'azione cambiaria, ma in forza dell'azione causale sottostante all'emissione dei titoli, in tal modo giovandosi del privilegio che sul piano probatorio gli derivava dal possesso dei titoli, RG 27502/21Saddò-Fionda Est.
Cons. Marulli notoriamente comportanti in favore del creditore, a mente degli artt. 1987 e 1988 la relevatio ab onere probandi in ordine al rapporto causale sottostante alla loro emissione. Donde l'insistenza che il ricorrente pone sulla irregolarità fiscale dei titoli perché non in regola con il bollo non si accorda con il tono della decisione e non può trovare perciò seguito.
3. Parimenti inammissibile per palese difetto di contenuto critico ovvero per difetto di specificità è il secondo motivo di ricorso che lamenta, senza assolvere minimamente l'onere deduttivo incombente sul ricorrente che si lamenta del relativo vizio e che è tenuto motivatamente ad indicare le ragioni per le quali la decisione sul punto merita di essere cassata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1987 e 1988 cod. civ. Anche il terzo motivo di ricorso, che rimprovera alla decisione impugnata di non aver dato seguito al richiesto approfondimento istruttorio, incorre nella medesima sanzione di inammissibilità, a parità del primo non accordandosi con il tenore della decisione, che ha potuto agevolmente superare l'obiezione, già declinata sul punto in quella sede, richiamando l'efficacia probatoria che l'ordinamento, con le norme dianzi ricordate, accorda alle promesse unilaterali di pagamento.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso che fa leva sull'asserita prescrizione quinquennale del credito, posto che il diritto portato dalle cambiali si estingue incontrover t ibilmente nel termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, 12/03/2018, n. 5889).
4. In conclusione il ricorso va respinto.
5. Non sono dovute spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 27502/21Saddò-Fionda Est. Cons. Marulli
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civileil