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Ordinanza — n. 378/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows creditor's appeal to recalculate penalty pre-deduction based on timing relative to bankruptcy declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 378/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the creditor's appeal against a bankruptcy court order regarding the pre-deduction of contractual penalties. The lower court had rejected pre-deduction for penalties incurred after the bankruptcy declaration, distinguishing them from an occupancy indemnity. The Court ruled that the creditor must demonstrate the obligation arose specifically 'in occasion' of the bankruptcy procedure, not merely during its pendency, and ordered a recalculation of the penalty period.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2, lett. a) L. Fall. 1942; Art. 126, comma 1, lett. a) L. Fall. 1942: Pre-deduction is granted only to obligations arising 'in occasion' of the bankruptcy procedure, requiring a temporal connection to the procedure's initiation and a direct contribution to the preservation or increase of corporate value.

Parole chiave

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bankruptcy pre-deduction contractual penalty occupancy indemnity concurrent procedure creditor rights insolvency law Cassation appeal indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 2, lett. a) L. Fall. 1942
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, secondo comma, l.fall., nella parte in cui il Tribunale ha escluso dalla collocazione in prededuzione la penale contrattuale.
Art. 126, comma 1, lett. a) L. Fall. 1942
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 1591 cod. civ
Osserva, parte ricorrente , che la clausola penale è connaturata al credito da ritardata restituzione del bene di cui all’art. 1591 cod. civ.
art. 1456 c.c
22 del contratto a far tempo dal 29/12/2017 (data di risoluzione ex art. 1456 c.c.
art. 1591 c.c
In questi termini neppure è bastevole la prospettazione per cui il tribunale avrebbe ingiustificatamente – si adduce - ammesso in prededuzione il credito per l’indennità ex art. 1591 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 18488/2018
Cass., S.U., n. 42093/2021
Cass., n. 24683/2017
Senza dubbio il credito da penale contrattuale «segue necessariamente le sorti del credito principale», trattandosi di clausola accessoria al contratto, con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione della misura del danno derivante dall’inadempimento (Cass., n. 24683/2017; Cass., n.
Cass., n. 24791/2016
42093/2021) e, conseguentemente, gli esatti termini del vantaggio che ne è derivato alla massa dei creditori (Cass., n. 24791/2016;
Cass., 25589/2015
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28679/2020 R.G. proposto da : EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA SRL, IMMOBILIARE 2011 SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato PRIMICERJ UGO (PRMGUO67A21H501P) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato REGGIANINI ANDREA (RGGNDR60D25F257F) -ricorrenti- contro CUR. FALLIMENTO L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI N. 30, presso lo studio dell’avvocato FASANO ORESTE MICHELE (FSNRTM51L15D643Z) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHELLA CLAUDIO (CCCCLD58R22Z312R) -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE SRL -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PISA n. 4419/2019 depositata il 09/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. RILEVATO CHE 1. La società L’Isola Verde Erboristerie S.r.l., con contratto stipulato nel corso del 2011 , ha preso in affitto da EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.r.l. un ramo di azienda, avente ad oggetto spazi commerciali posti all’interno di un centro commerciale. A seguito di inadempimento da parte dell’affittuario a decorrere dal 1° aprile 2017 e del deposito della domanda di concordato preventivo in bianco, il concedente ha risolto il contratto di affitto avvalendosi di clausola risolutiva espressa e, all’esito della dichiarazione di fallimento dell’affittuario, ha proposto domanda di insinuazione allo stato passivo in prededuzione per indennità di occupazione e per la clausola penale.

Risulta dal provvedimento impugnato che il compendio immobiliare è stato restituito in data 22 agosto 2019. 2.Il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo , escludendo la prededuzione per l’indennità di occupazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, nonché per la penale contrattuale, la quale è stata fatta oggetto di riduzione per eccessività.

3. I l Tribunale di Pisa, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo della società concedente in punto indennità di occupazione, ammettendone al chirografo l’importo per penale contrattuale. Ha ritenuto il Tribunale – per quanto qui ancora rileva - che la natura accessoria della clausola penale non può comportare il riconoscimento della prededuzione, posto che non si tratta di credito funzionalmente collegato con la procedura concorsuale, essendo l’indennità collegata all’occupazione dei locali, laddove la penale è collegata unicamente in relazione alla predeterminazione del risarcimento del danno per il concedente. 4.Ha proposto ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento.

CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, secondo comma, l.fall., nella parte in cui il Tribunale ha escluso dalla collocazione in prededuzione la penale contrattuale. Osserva, parte ricorrente , che la clausola penale è connaturata al credito da ritardata restituzione del bene di cui all’art. 1591 cod. civ. quale obbligazione di risarcimento del maggior danno, scaturente dalla ritardata occupazione del bene. Deduce, parte ricorrente,che la ponderazione degli organi della procedura circa la prosecuzione dell’occupazione degli spazi commerciali comporta anche la ponderazione delle conseguenze derivanti dalla stipulazione della clausola penale, quale clausola accessoria all’obbligazione del pagamento dell’indennità di occupazione, avendo la clausola penale medesimo presupposto rispetto al credito da ritardata occupazione del bene.

Il ricorrente evidenzia che l’affittuario era tenuto a corrispondere due penali contrattuali, l’una agganciata a un importo percentuale del canone annuo dipendente dalla anticipata risoluzione del contratto, l’altra, per ritardata riconsegna del ramo di azienda (art. 23), parametrata (nella sostanza) a ciascun giorno di ritardo nella riconsegna pari al triplo del canone di affitto («triplo di 1/365 del canone minimo garantito annuo»).

2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, non trattandosi di revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito. Invero, la questione dedotta dal ricorrente attiene ai presupposti di diritto per il riconoscimento della prededuzione o, per meglio dire, dell’estensione della prededuzione riconosciuta all’indennità di occupazione alla penale contrattuale originariamente stipulata dalla società dichiarata fallita.

3. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. Senza dubbio il credito da penale contrattuale «segue necessariamente le sorti del credito principale», trattandosi di clausola accessoria al contratto, con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione della misura del danno derivante dall’inadempimento (Cass., n. 24683/2017; Cass., n. 13559/2023). Propriamente, il credito da penale consegue all’inadempimento contrattuale del conduttore ex art. 1591 cod. civ., inadempimento cui accede la corresponsione della penale contrattuale a titolo di forfetizzazione del danno causato al concedente (Cass., n. 23143/2022;

Cass., n. 38588/2021) una volta risolto (per inadempimento) il contratto (Cass., n. 36494/2023; Cass., n. 24819/2023). D’altra parte, nella specie, la ricorrente ha domandato l’ammissione al passivo in prededuzione (reiterando puntualmente la domanda in sede di opposizione ex art. 98 l.fall.) per l’importo di euro 19.883,10 «a titolo di penale ex art. 22 del contratto a far tempo dal 29/12/2017 (data di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto) sino al 15/01/2019 (data di cessazione del contratto ex art. 3)» nonché l’ammissione al passivo in prededuzione per l’importo di euro 324.816,96 «a titolo di penale ex art. 23 del contratto a far tempo dall’08/01/2018 (decimo giorno successivo alla data di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto) sino al 28/02/2019».

Si soggiunge che la dichiarazione di fallimento è sopraggiunta il 7 gennaio 2019. Al contempo, che la circostanza per cui il dies ad quemdelle penali contrattuali sia stato identificato con il 15/1/2019 e con il 28/2/2019, sopravanza ed assorbe la circostanza per cui la restituzione del ramo aziendale sia avvenuta il 22/8/2019. 4.In questo quadro il motivo di ricorso difetta indubitabilmente di specificità limitatamente al radicamento dell’invocata prededuzione nel periodo e per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. Più esattamente, nei termini pur segnati dalla restituzione del ramo aziendale in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale «maggiore», l’affermazione del tribunale secondo cui il «credito avente titolo nella clausola penale (…) non si presenta come funzionalmente collegato con la procedura concorsuale», assume una peculiare valenza.

Ebbene, a fronte di tale rilievo parte ricorrente, in fondo, si è limitata, ai fini della proiezione funzionale dell’invocata prededuzione sul terreno della procedura fallimentare, ad addurre, sic et simpliciter, che il tribunale «ha operato un diverso trattamento tra il credito da indennità ex art. 1591 c.c., ammesso in prededuzione, e quello da penale, riconosciuto in chirografo»; che «gli organi della procedura concordataria (..) hanno preferito procrastinare il rilascio dell’unità, valutando più conveniente per la “massa” proseguire l’esercizio dell’attività commerciale (…)»; e che «il rapporto di funzionalità risiede nella decisione assunta dagli organi della procedura di protrarre l’occupazione del ramo d’azienda, ritenendo più convenienti per la massa i benefici derivanti dalla prosecuzione dell’attività rispetto ai costi (…)». 5.Ben vero, il riscontrato difetto di specificità e, si soggiunge, di “autosufficienza” si prospetta in maniera significativa alla luce dell’elaborazione di questa Corte.

Ossia, da un canto, nel solco dell’insegnamento per cui – in rapporto ai parametri cronologico e teleologico della prededuzione - affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (Cass., n. 18488/2018) (nella specie, la società poi fallita era stata ammessa al concordato preventivo con provvedimento del 7/11/2017).

Ossia, d’altro canto, nel solco dell’insegnamento per cui non è consentita l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, siccome si devono in ogni caso accertare – e, ancor prima, puntualmente dedurre da parte di chi la prededuzione invoca – gli esatti estremi del contributo che la negoziazione - fonte del credito asseritamente prededucibile abbia dato ai fini della conservazione e dell’incremento dei valori aziendali (Cass., S.U., n. 42093/2021) e, conseguentemente, gli esatti termini del vantaggio che ne è derivato alla massa dei creditori (Cass., n. 24791/2016;

Cass., 25589/2015). In questi termini neppure è bastevole la prospettazione per cui il tribunale avrebbe ingiustificatamente – si adduce - ammesso in prededuzione il credito per l’indennità ex art. 1591 c.c. ed in chirografo il credito per la penale contrattuale. 6.Nel quadro ricostruttivo dapprima premesso al paragrafo 3. il motivo di ricorso, viceversa, non manifesta alcun difetto di specificità limitatamente al radicamento dell’invocata prededuzione in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, dunque limitatamente alle penali de quibus agitur per il tempo successivo alla dichiarazione di fallimento (7/1/2019) sino, rispettivamente, al 15/01/2019 (per la penale ex art. 22 del contratto) ed al 28/2/2019 (per la penale ex art. 23 del contratto).

Più esattamente, nel solco dell’elaborazione di questa Corte di cui alla pronuncia n. 24683/2017 in precedenza menzionata, viene propriamente in rilievo la prededuzione sorta “in occasione” della procedura fallimentare («sono considerati crediti prededucibili quelli (…) sorti in occasione (…) delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; (…)») (per la prededuzione sorta “in occasione” della pregressa procedura di concordato preventivo, invece, esplica valenza il già citato insegnamento n. 18488/2018, secondo cui, ai fini del riconoscimento della prededucibilità, occorre indefettibilmente, peraltro, che l'assunzione dell’obbligazione risulti – del che non vi è “autosufficiente” riscontro nella specie - dal piano o dalla proposta).

7. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione e il decreto impugnato cassato con rinvio, affinché il giudice del rinvio proceda al ricalcolo della penale da attribuire in prededuzione al concedente. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie