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Decreto — n. 313/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 313/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2165/2018 R.G. proposto da : ROBERTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO (QRLSFN56M25Z133C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SAIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI, 23, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI LUCIA (FNTLCU67T53H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.769/2017 depositata il 15/12/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 313/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROBERTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO (QRLSFN56M25Z133C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SAIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI, 23, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI LUCIA (FNTLCU67T53H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.769/2017 depositata il 15/12/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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deduzione dei contributi di mantenimento revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali decisione sulla contribuzione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2165/2018 R.G. proposto da : ROBERTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO (QRLSFN56M25Z133C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SAIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI, 23, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI LUCIA (FNTLCU67T53H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.769/2017 depositata il 15/12/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 07/01/2025