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Ordinanza — n. 311/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by heir; judgment extinguished under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant's sole heir formally withdrew the lawsuit. Maria Luisa Mauri, having inherited the claim from her deceased father, submitted a withdrawal act on September 20, 2024, which was subsequently notified to the respondent. Consequently, the proceedings terminated under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure without any costs allocation or double contribution penalty.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant or their heir extinguishes the proceedings, precluding any further judicial action on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings heir as appellant Code of Civil Procedure no double contribution spese del veicolo a motore risarcimento dei danni da incidente stradale privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13636/2015
115 va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi non si applica tale meccanismo sanzionatorio ai casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 13636/2015; Cass.
Cass. n. 25485/2018
13636/2015; Cass. n. 25485/2018).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3882/2023 proposto da: MAURI MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Mattii, per procura speciale in atti; -ricorrente -contro- SOCIETA’ MARCHIGIANA ALLEVAMENTI (S.M.A.) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Ancona, n. 887/2022 , depositatain data 5 . 07 . 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo .RILEVATO CHE Con citazione notificata il 23.9.2014 Marcello Mattii conveniva innanzi al Tribunale di Ancona la S.M.A. s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni per aver la convenuta e, prima, la UMAS- di cui la S.M.A. era cessionaria dell’azienda- indebitamente ripreso integralmente la sua immagine nelle oltre 4500 corse di cavalli al trotto cui l’attore aveva partecipato come driver nell’ippodromo di S. Paolo della S.M.A., e per aver esse dato le riprese televisive a terzi, a fine di lucro, come ammesso dalla convenuta, senza il consenso dell’attore.

Il Tribunale di Fermo, a seguito della riassunzione della causa innanzi a sé, quale ufficio competente, rigettava l a domanda, ritenendo chel’evento della corsa in ippodromo costituisse evento d’interesse pubblico. Con sentenza depositata il 5.7.2022, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto da Maria Luisa Mauri, la quale agiva quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo acquistato dall’attore il credito litigioso con atto del 21.3.2019. Avverso tale sentenza, Maria Luisa Mauri propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Non svolge difesa la parte intimata. RITENUTO CHE Preliminarmente, con atto del 20.9.2024, l’avv. Stefano Mattii, dichiarato di essere figlio ed unico erede della ricorrente, Maria Luisa Mauri- deceduta nel corso del presente giudizio di legittimità, il 16.11.2023- ed agendo in tale qualità come difensore di sé stesso, ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della società convenuta.L’atto è stato notificato personalmente all’intimata.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizioai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.

Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi non si applica tale meccanismo sanzionatorio ai casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Co