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Decreto — n. 310/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal waiver of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 310/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal against GIALOR SRL extinguished following the appellant's formal waiver. The appellant, DEAR SPA, had previously filed a recourse but subsequently renounced the proceedings, citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the waiver met all statutory requisites and no further judicial determination was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a proceeding extinguished upon the appellant's valid waiver of the recourse, provided the renunciation satisfies the formal requirements of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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waiver of recourse extinguishment of proceedings Civil Procedure Code bankruptcy appeal Cassation dismissal condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37480/2019 R.G. proposto da : DEAR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato GOLISANO PIETRO (GLSPTR54L28H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO GIALOR SRL N 762/2012 -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.4354/2019 depositata il 12/11/2019. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difesa della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 07/01/2025