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Decreto — n. 308/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 308/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 308/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12218/2023 R.G. proposto da : BIANCONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. G. DONIZETTI N. 7,, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LO CANE PASQUALE (LCNPQL74H26D122T) -ricorrente- contro -sul CONSORZIO DUE FIORI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA TIMAVO N. 3, presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI LUCA MARIA (PTRLMR64S02H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUSCO GIOVANNI (FSCGNN67A26F616V) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7632/2022 depositata il 28/11/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente nonché ricorrente incidentale ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee ricorrente incidentale;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 308/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BIANCONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. G. DONIZETTI N. 7,, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LO CANE PASQUALE (LCNPQL74H26D122T) -ricorrente- contro -sul CONSORZIO DUE FIORI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA TIMAVO N. 3, presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI LUCA MARIA (PTRLMR64S02H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUSCO GIOVANNI (FSCGNN67A26F616V) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7632/2022 depositata il 28/11/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente nonché ricorrente incidentale ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee ricorrente incidentale;

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro a seguito di transazione estinzione dell'obbligazione revoca dell'opposizione desistenza dall'azione rinuncia all'espropriazione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12218/2023 R.G. proposto da : BIANCONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. G. DONIZETTI N. 7,, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LO CANE PASQUALE (LCNPQL74H26D122T) -ricorrente- contro -sul CONSORZIO DUE FIORI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA TIMAVO N. 3, presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI LUCA MARIA (PTRLMR64S02H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUSCO GIOVANNI (FSCGNN67A26F616V) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7632/2022 depositata il 28/11/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente nonché ricorrente incidentale ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee ricorrente incidentale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 07